Ecobonus e Superbonus per VePa. Assvepa: non è ancora possibile

Tre esperti di Assvepa, l’associazione delle vetrate panoramiche, propongono ulteriori riflessioni in merito alla tesi dell’esperto di fiscalità edilizia Marco Zandonà che ritiene possibile il Superbonus per questi prodotti. E tuttavia lasciano la porta aperta: non è ancora possibile. Lasciamo che Agenzia delle Entrate ed Enea rispondano ai nostri interpelli.

Ecobonus e Superbonus sono possibili per le VePa, le vetrate panoramiche? Sì, secondo uno dei maggiori esperti di fiscalità edilizia, Marco Zandonà, che ha propugnato questa suggestiva tesi rispondendo alla domanda di un lettore del Sole24Ore, vedi news. L’idea dell’esperto non convince Assvepa, l’associazione delle vetrate panoramiche a risparmio energetico.
Qui intervengono in merito tre esponenti dell’associazione, il presidente arch. Vito A. Chirenti, e due membri del Comitato Tecnico-scientifico Assvepa: il dottore Commercialista ed Esperto Contabile Daniele Banchino e l’energy manager, ing. Filippo Intreccio. (EB)


Ecobonus e Superbonus per l’acquisto delle VePa 

Perché secondo Assvepa non è ancora possibile.

Leggiamo l’intervento “Anche le vetrate panoramiche si affacciano sul superbonus”, pubblicato lunedì 7 novembre 2022 nella rubrica L’Esperto Risponde de Il Sole24Ore. L’articolo è firmato da Marco Zandonà, esperto di fiscalità edile che riteniamo essere persona molto seria e competente.

Ecobonus e Superbonus per le VEPA

Vorremmo tuttavia puntualizzare alcuni concetti per fare maggiore chiarezza in merito alla possibile detraibilità delle vetrate panoramiche.

Nell’articolo si risponde positivamente alla richiesta di inserimento delle vetrate panoramiche nel Superbonus 110% quale intervento “trainato” e qualora la relativa installazione presentasse le caratteristiche previste per l’Ecobonus ordinario.
Il parere fornito da Zandonà è senza dubbio interessante. Gliene siamo grati in quanto apre ad un incentivo non di poco conto: la detraibilità al 50%, per chi decidesse di installare le VePa. Incentivo che raggiungerebbe la gratuità, il 110% appunto, se l’installazione avvenisse in costanza di interventi edilizi da Superbonus.

Fare i conti con le norme

Secondo noi, però, occorre fare i conti con le prescrizioni delle norme che regolano gli interventi di efficienza energetica in combinato disposto con il novellato Testo Unico in materia Edilizia che prevede l’installazione in edilizia libera delle VePa.

I limiti e le caratteristiche imposti dal DL63/2013 e dall’art 6, co.1, lett. b-bis) del Dpr 380/2001 negherebbero, infatti, che una vetrata panoramica correttamente installata corrisponda ad un intervento da Ecobonus e, dunque, che la relativa spesa sia detraibile per risparmio energetico.

Vediamo il perché

Allo scopo è utile effettuare una rapida analisi delle sopracitate norme.
La categoria di intervento di risparmio energetico al quale le VePa sono virtualmente associabili è quella degli infissi; e detto intervento è detraibile al 50% alle seguenti condizioni:
• gli infissi devono separare dall’esterno (o da un vano non riscaldato) un volume riscaldato;
• gli infissi devono sostituirne altri conseguendo un miglioramento energetico quantificato in termini di “trasmittanza termica”.

Le caratteristiche delle VePa

Le VePa, per poter essere installate senza autorizzazioni devono presentare, tra le tante, le seguenti caratteristiche:
-essere totalmente trasparenti;
-assolvere a funzione temporanea di parziale impermeabilizzazione, di riduzione delle
dispersioni termiche, di protezione dagli agenti atmosferici e di miglioramento delle prestazioni energetiche;
-ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente sull’edificio;
-non devono configurare spazi stabilmente chiusi in modo che non si creino nuovi spazi volumetrici e non venga modificata la destinazione d’uso dell’area in cui sono installate;
-l’installazione deve avvenire sui balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o in logge rientranti all’interno di esso.

Parametri a confronto

Dal confronto tra i parametri richiesti da entrambi i blocchi normativi appare evidente che una VePa non possa corrispondere agli uni senza allontanarsi dagli altri.
Considerando il luogo o, meglio, l’area dell’immobile di installazione, un infisso detraibile deve separare un vano dall’esterno, come accade per le finestre o le porte-finestre. Dunque essere posto ad interruzione parziale del muro dell’edificio; fuor di dubbio che all’esterno possa esserci il vuoto od una superficie calpestabile come un balcone.

Le vetrate panoramiche VePa devono invece essere installate sui balconi, aggettanti o quali logge interne all’edificio, a protezione degli stessi dall’esterno; per assolvere allo scopo dovrebbero essere prospicienti a balaustre, ringhiere e parapetti o apposte su di essi.

Niente Ecobonus e Superbonus

Quanto esposto non consente ad una VePa di dividere un vano (il balcone non rientra nella nozione) come richiesto dall’Ecobonus.
Il vano che l’infisso deve separare deve inoltre essere riscaldato, dotato di un impianto di riscaldamento fisso (sono esclusi stufe ed altri apparecchi mobili), e il balcone non è per definizione un “vano” tantomeno vi si può installare un impianto di riscaldamento senza variarne la destinazione d’uso (sempre che questa variazione sia possibile).

Risulta evidente che una VePa non possa dividere un vano riscaldato e, non dovendo cambiare la destinazione d’uso del balcone, non possa chiuderne perimetralmente uno eventulamente “riscaldato”, senza che l’installazione nel complesso violi quanto disposto dal DPR 380/2001.

Le prestazioni energetiche

Riguardo la prestazione energetica che l’infisso deve assicurare per la detraibilità, la “compatibilità” delle VePa è, al momento, sempre secondo il Comitato tecnico di Assvepa, poco realistica (anche se il contrario, naturalmente, non potrebbe che farci estremamente piacere, favorendone senza dubbio un maggiore utilizzo e diffusione).

La ragione ha a che fare con i valori di trasmittanza richiesti dal DL 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti). Risparmiamo l’elencazione di dati tecnici, restando attenti all’aspetto sostanziale.

Le trasmittanze termiche

Premettendo che l’installazione della VePa su un balcone è tipicamente una nuova installazione, dunque non sostitutiva di una precedente sulla quale calcolare un miglioramento di prestazione energetica (è necessario un “upgrade” del risparmio energetico post-installazione per accedere all’Ecobonus), le sue prestazioni energetiche sono fortemente limitate dalla norma che la regola.
Per quanto le vetrate panoramiche, nell’accezione più ampia di “antine in vetro” totalmente amovibili che possono “impacchettarsi” a libro o scorrere le une sulle altre, possano avere le caratteristiche tecniche proprie degli infissi (cornice ed e eventuali elementi ortogonali in alluminio, taglio termico, vetrocamera, ecc.) ed i conseguenti valori di trasmittanza che l’Ecobonus richiede, il DPR 380/2001 ne esige invece una completa trasparenza ed un impatto visivo minimo.

Il vetro

Quanto detto comporta che le VePa in “edilizia libera” consistono in antine o pannelli di vetro che si “uniscono” in un’unica vetrata (quando è chiusa) grazie a semplici guarnizioni in pvc. Inoltre, nonostante il vetro di queste antine possa avere diversi spessori e tipologie (temperato, stratificato, ecc.), non può conseguire un isolamento pari a quello assicurato da un vetrocamera.

Per completezza si precisa che la funzione temporanea dettata dal Testo Unico per l’Edilizia per le VePa determina un’altra differenza con gli infissi che, per definizione, proteggono stabilmente un vano climatizzato dall’esterno limitando il consumo di energia dell’immobile.

In conclusione

Si ritiene, in conclusione, che se le caratteristiche imposte dalle norme rimarranno tali difficilmente una VePa potrà beneficiare della detrazione per risparmio energetico (come infisso ma anche nelle altre tipologie di Ecobonus).

E’ bene ricordare che, anche senza incentivi fiscali, le VePa, creano un cuscinetto termico tra i vani interni e il balcone con esse protetto (diventando una vera e propria “serra captante” e “tampone”). Così assicurano una notevole riduzione delle dispersioni termiche e perciò un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile sul quale sono installate, determinando un risparmio stimato di quasi il 30% (come Assvepa ha fatto calcolare, verificate e asseverare) sui consumi per energia complessivi.

Sostanzialmente lo sconto che oggi è improbabile ottenere una tantum attraverso le detrazioni fiscali, è invece possibile in un arco temporale più esteso ed eventualmente in misura più consistente. Su questo argomento rimaniamo ancora in attesa di una risposta agli interpelli inviati all’Agenzia delle Entrate e ad ENEA.

Arch. Vito A. Chirenti, Presidente nazionale Assvepa
Dott. Daniele Banchino, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (Comitato Tecnico-scientifico Assvepa)
Ing. Filippo Intreccio, Energy manager e Advisor esperto di efficientamento energetico (Comitato Tecnico-scientifico Assvepa)

a cura di Ennio Braicovich