Normativa

Il prodotto unico, il serramentista e il progettista

L’argomento del prodotto unico è emerso prepotente a metà luglio durante un incontro ibrido (in presenza e online) organizzato a Sondrio da Confartigianato Legno dove erano presenti serramentisti del legno ma anche quelli del metallo. L'avv. Filippo Cafiero ha fornito utili indicazioni per gestire al meglio le esigenze dei progettisti e dei clienti

Che fare quando in una commessa il progettista richiede di produrre il cosiddetto prodotto unico? A questa domanda così frequente risponde qui l’avv. Filippo Cafiero, esperto tra i maggiori in tema di Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011, spesso presente agli incontri organizzati da Nuova Finestra e GuidaFinestra.

L’argomento del prodotto unico è emerso prepotente a metà luglio (vedi news) durante un incontro ibrido (in presenza e online) organizzato a Sondrio da Confartigianato Imprese dove erano presenti serramentisti del legno e del metallo. La domanda è stata posta da Milena Pedrana, presidente categoria legno e arredamento di Confartigianato Imprese Sondrio.

Altri temi affrontati sono stati i preventivi in tempi di prezzi altamente volatili (vedi news) e la gestione contrattuale degli aumenti di prezzo (vedi news).

Ricordiamo che il tema del prodotto unico è trattato dal CPR 305/2011 agli articoli 5 Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione e 38 Altre procedure semplificate.

Importante precisazione: le risposte riprendono lo stile colloquiale dell’incontro e non rappresentano una consulenza giuridica. (EB)


Come gestire il prodotto unico?

Domanda: Nel caso in cui abbiamo a che fare con una commessa ove l’architetto ci dice di realizzare un determinato prodotto che non risponde in toto ai requisiti tecnici che dovrebbe avere, come ci comportiamo?

Cafiero: Se ho capito bene lei si riferisce ad un prodotto su richiesta specifica, quello che viene chiamato prodotto unico. Il prodotto su commessa unico è valido a tutti gli effetti e dà particolari garanzie per la vendita se è veramente unico. Cioè se l’ho messo in lavorazione sulla base di un progetto che ho ricevuto. Lei deve aver ricevuto non solo l’ordine ma anche un disegno tecnico e, forse, un disegno esecutivo con delle specifiche.

Chiedere le specifiche tecniche e prestazionali

Spesso e volentieri c’è un rischio in prodotti di questo tipo: l’architetto fornisce specifiche tecniche del prodotto ma non le specifiche prestazionali. Questo è il rischio: che mi vengano date solo le specifiche tecniche di realizzazione e non le specifiche prestazionali.

In questo caso lei si deve allertare e chiedere se ci sono o non ci sono le specifiche prestazionali. Può anche chiedere che le vengano date, se vuole fare un lavoro di massima attenzione. Lei potrebbe pure non chiederle: non me le ha chieste e non gliele fornisco. Però questo atteggiamento è pericoloso.

E se non si ricevono le caratteristiche?

Se non mi vengono fornite specifiche prestazionali e io non le chiedo devo stare attento alle specifiche prestazionali normate.  Se è vero che lei non ha ricevuto una specifica tecnica, non significa che lei può fare quello che vuole. E’ vero che sono libero, nel senso non ho avuto una specifica richiesta, ma non posso pensare di fare quello che voglio, soprattutto se si tratta di un prodotto sottoposto di suo a una precisa disciplina, come ad esempio per i prodotti da costruzione.

Le norme UNI sono volontarie ma sono di riferimento

Certamente le norme tecniche sono norme volontarie (se non richiamate da una legge che le rende obbligatorie). Le norme UNI sono norme volontarie e quindi a rigore non sono vincolanti. Però nel caso di contestazione vengono prese come riferimento. Ormai è ufficiale: le norme tecniche vengono assunte a riferimento di uno standard qualitativo. Perché? Perché si ritiene che la norma tecnica sia il frutto del migliore standard di quel momento. Nel caso del serramento, se anche lei non ha ricevuto una specifica tecnica o anche una specifica prestazionale, comunque la norma di riferimento c’è. E oggi c’è più di ieri, visto che si tratta di prodotto soggetto a marcatura CE.

Riempire i contratti di caratteristiche

Il preventivo, l’ordine d’acquisto ma anche il contratto non hanno senso se io mi preoccupo di riempirli di clausole. Io non devo riempirli di clausole, devo riempirli di caratteristiche rappresentative del prodotto, fermo restando che lo standard qualitativo della norma UNI lei fabbricante lo garantisce. E lo deve garantire perché questo standard finisce per costituire il criterio di riferimento nelle contestazioni.

La qualità non esiste per la legge

Apro una parentesi sullo standard qualitativo. Cosa vuol dire standard qualitativo? In certi contratti o cataloghi o ordini si fa riferimento a un prodotto di “qualità massima” di “media qualità” o di “migliore qualità”. Guardate che la qualità non esiste per la legge. Tant’è che la legge parla di caratteristiche, prestazioni, risultati nell’uso del prodotto e, addirittura, parla della utilizzabilità del prodotto. Quindi, come si determina la qualità che ha il prodotto xy? Ciò che discrimina sono le caratteristiche che consentono la sua utilizzabilità funzionale e destinazione d’uso.

Fare non quello che si vuole ma quello che il cliente richiede

Capite, quindi, che ragionare sui contratti e sulle clausole contrattuali ha senso se io riesco a capire la destinazione del prodotto. Centrale nel nostro discorso è l’aspettativa del cliente, ove per aspettativa non si intende il suo desiderio o sogno, ma il risultato, l’obiettivo che deve realizzare. Questo è il punto. Questo è il vero criterio guida. Faccio una enorme fatica a far capire che l’operatore professionale, l’imprenditore autonomo non fa quello che vuole: egli fa quello che il cliente richiede. Nel caso dell’appalto, il cliente non chiede di realizzare un’opera -un serramento, ad esempio- fine a sé stessa, ma un’opera per quella destinazione e per quel risultato.

a cura di Ennio Braicovich