Normativa

Prorogate le detrazioni fiscali del 65% e del 50% e il bonus mobili

I provvedimenti sono stati inseriti nello Schema di Decreto Legge di Stabilità varato ieri sera dal Governo Renzi

Come largamente anticipato, e come più volte dichiarato nelle ultime settimane da diversi ministri del Governo Renzi finalmente c’è la (quasi) certezza della proroga dell’ecobonus del 65% e del bonus casa del 50% fino al 31 dicembre 2015.
Infatti le due misure di detrazioni fiscali per i lavori di risparmio energetico e di ristrutturazione delle abitazioni sono state inserite nello Schema di Decreto Legge di Stabilità varata ieri sera dal Governo Renzi. Prorogato anche il bonus mobili.

Ora il provvedimento dovrà passare al vaglio delle due Camere ma su questi due punti non dovrebbero esserci problemi vista la larga convergenza dei parlamentari e del Governo su questo fronte.

I due punti sono stati inseriti nell’ Cap. I Misure per la crescita,
all’Art. 8 (Ecobonus e ristrutturazione) che recita così:

Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.”;

b) nell’articolo 16:
1) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente “La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015.”;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole “al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2015”; nello stesso comma 2
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma I del presente
articolo.”.

(eb)