Economia

Rivestimenti di facciata: via libera dall’Agenzia

Bonus Facciate. Con la risposta a interpello n. 319 l’Agenzia delle Entrate fornisce un’interpretazione generosa e decisamente sorprendente per quanto riguarda i rivestimenti sostitutivi. Si aprono importanti opportunità per le facciate ventilate, ad esempio.

I rivestimenti nuovi di una facciata, per la quale verrà chiesto il Bonus Facciate del 90%, “possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli”. Questo è il cuore della Risposta a Interpello n. 319 fornita ieri dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di precisazioni di un produttore che vanta una attività ultradecennale nel settore dei materiali e sistemi di decorazione per interni ed esterni tra cui, ultimamente, un rivestimento per pareti in esterno e facciate. Il produttore aveva chiesto se “i prodotti facenti parte della linea ALFA possano beneficiare della detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dal citato articolo 1, commi da 219 a 224della legge n. 160 del 2019”.

Il riferimento normativo è la Circolare n. 2/E del 2020 della stessa Agenzia.
Nella Risposta l’Agenzia osserva che “gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2 citato, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Questo ultimo aspetto, infatti, rappresenta un elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuate in sede di interpello (restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell’amministrazione).
Tutto ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni di cui al cd. bonus facciate”.

Certamente plaudiamo a un’interpretazione che lascia spazio all’innovazione in edilizia e all’inserimento di nuovi tipi di rivestimenti, purché rispettosi del decoro e dell’aspetto delle nostre città. Tuttavia, resta da capire come mai per il Superbonus e l’Ecobonus si introducano dei massimali di spesa al metro quadrato (anche per le facciate ventilate, clicca qui) e altri numerosi vincoli, lacci e lacciuoli, mentre ciò non avviene per i rivestimenti sotto il Bonus Facciate. Il quale peraltro non gode nemmeno di limiti di spesa complessivi. Comunque ben venga la presa ufficiale dell’Agenzia che peraltro apre delle importanti opportunità per le facciate ventilate. Una tecnologia molto diffusa nel mondo dei serramenti  inalluminio.

Ricapitolando, la Circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, fra gli interventi volti al recupero delle facciate esterne rientranti nella detrazione ricomprende specificamente i seguenti: il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie; il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi; i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

a cura di Ennio Braicovich