Attualità

Sconto in fattura. Agenzia Entrate: già possibile per l’ecobonus

Cessione del credito Ecobonus per serramenti e caldaie. La risposta n. 309 dell’Agenzia delle Entrate a un contribuente spiega che l’importo del bonifico per i lavori da Ecobonus può essere inferiore al corrispettivo indicato in fattura a parziale pagamento del corrispettivo stesso.

Lo sconto in fattura dell’Ecobonus previsto dall’articolo 10 del DL Crescita 34/2019 convertito nella Legge 58/2019 oggi è già possibile al di là dell’articolo 10 e senza attendere il relativo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate previsto dalla legge stessa e che dovrebbe essere emanato entro il 30 luglio. Questo è quanto emerge dalla risposta n. 309 (vedi allegato) dell’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, pubblicata ieri, a un’istanza di interpello rivolta da un libero professionista.

In ordine alle modalità di fatturazione e di pagamento delle spese sostenute per la fornitura di infissi/serramenti e di una caldaia a condensazione per cui il contribuente intende chiedere l’ecobonus l’Agenzia afferma nelle conclusioni: “…si evidenzia che l’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi, ventilata dal contribuente, in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso”.

Fatto estremamente interessante è che nella formulazione del ragionamento in cui si articola la risposta n. 309 si citano vari articoli e leggi ma assolutamente non il nefasto articolo 10 e lo sconto in fattura che esso ‘introduce’ e contro cui da tre mesi stanno protestando gli operatori dell’edilizia, impiantisti, serramentisti e rivenditori di porte e finestre e noi con loro.

Altro fatto degno di  nota è l’oggetto della Risposta n. 309: “Cessione del credito Ecobonus 2018“. Il che lascia intravvedere che lo sconto in fattura corrispondente alla cessione del credito dell’ecobonus sia possibilità da tempo esistente, almeno fin dalla legge di bilancio 2018, come aveva correttamente segnalato un paio di giorni fa l’esperto ing. Giovanni Tisi nel suo blog su queste pagine.

Infine, è da evidenziare che l’Agenzia evita accuratamente di entrare nel merito delle relazioni cliente-fornitore parlando semplicemente di intenzione di cedere il credito di imposta da parte del cliente ma non del dovere di accettare tale cessione da parte dei fornitori. Quindi il parziale pagamento del corrispettivo, ovvero lo sconto in fattura, diventa possibile quale frutto di un accordo privato tra le parti.

Se fosse vero quanto prospettato dalla risposta n. 309, e abbiamo pochi dubbi che sia vero in quanto riteniamo di essere di fronte a un documento ampiamente meditato, saremmo di fronte a uno scenario inatteso. Anche dal punto di vista dell’azione di contrasto all’articolo 10 e alle ipotesi di sua cancellazione o riscrittura e della comunicazione delle associazioni in merito (vedi news).

Certamente, senza essere dietrologi, fa pensare molto il fatto che la risposta positiva in merito allo sconto in fattura prospettato dal contribuente arrivi pochi giorni prima della pubblicazione del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, come accennato poco sopra. Se lo fossimo potremmo anche pensare che l’Agenzia ci mandi un messaggio del tipo “E’ inutile protestare contro l’articolo 10 e lo sconto in fattura perché questo è già stato introdotto da tempo”. Il compito di cambiare la regolamentazione in merito diventa allora ancora più duro.

Qui di seguito la trascrizione della Risposta n. 309 e in allegato il pdf della stessa.

Ricordiamo infine che l’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.



Risposta n. 309

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Cessione del credito Ecobonus 2018

Articolo 14 D.L. 4 giugno 2013, n. 63

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L’istante, libero professionista in regime forfettario, fa riferimento alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), con la quale è stata estesa la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (cd. ‘Ecobonus’), anche per le singole unità immobiliari.

Al riguardo, l’istante chiede chiarimenti in ordine alle modalità di fatturazione delle spese sostenute per la fornitura di infissi/serramenti e di una caldaia a condensazione, da parte dei rispettivi fornitori, ai quali intende cedere il credito corrispondente alla detrazione disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Riguardo ai suddetti crediti, tale articolo dispone che, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’interpellante, che intende cedere il credito ai fornitori, ritiene che la fatturazione possa essere richiesta ai suddetti fornitori con lo scomputo della quota relativa alla detrazione fiscale direttamente in fattura. In sostanza, l’istante intende richiedere al fornitore di sottrarre direttamente nella fattura l’ammontare della detrazione fiscale spettante, con conseguente applicazione dell’IVA calcolata sull’imponibile al netto della detrazione e pagare, tramite il cd. ‘bonifico parlante’, quanto indicato nella fattura ovverosia il corrispettivo al netto del credito ceduto.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 sopra citato disciplina, tra l’altro, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche sulle singole unità immobiliari.

Come chiarito con la circolare del 18 maggio 2018, n 11/E, il credito d’imposta in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili.

In relazione al quesito, posto dall’istante, concernente la determinazione della base imponibile della fattura relativa alla suddetta fornitura di beni e servizi, si richiama la disposizione contenuta nell’articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale articolo, agli effetti dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dispone che “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di  servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

Ai sensi del citato articolo, dunque, la base imponibile delle predette cessioni deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’interpellante, ai fini dell’adempimento della fatturazione, l’importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni. La fattura emessa dai fornitori dovrà indicare, pertanto, l’intero corrispettivo dovuto.

Quanto alle modalità di effettuazione del pagamento del corrispettivo relativo alle spese ammesse alla detrazione per i citati interventi di riqualificazione energetica, occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 19 febbraio 2007, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), del citato decreto, le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Infine, si evidenzia che l’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi, ventilata dal contribuente, in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Rispostan.309del2019.pdf