Normativa

Serramenti, oscuranti e schermi solari e fattore g gl+sh. Broglio, Confartigianato: “Attenzione, ci sono il CPR e le norme europee”

Occorre rispettare il Regolamento Prodotti da Costruzione e le norme di merito altrimenti l’Italia corre il rischio di essere accusata di “ostacolo normativo alla libera circolazione delle merci e di turbativa al mercato” afferma il normatore

Fattore g_gl+sh. Lo Stato italiano potrebbe essere accusato di aver creato “un ostacolo normativo alla libera circolazione delle merci e di turbativa al mercato”. Questo potrebbe essere il nuovo scenario che si apre nella polemica (vedi news) di questi giorni sul fattore g_gl+sh reso obbligatorio dal Decreto Requisiti minimi del 26 giugno entrato in vigore il 1° ottobre scorso.

L’ipotesi è paventata da Samuele Broglio, presidente di Confartigianato Legno e normatore sia a livello UNI che CEN, quindi europeo. Ecco qui di seguito le sue argomentazioni.


Passiamo a qualche ragionamento pratico visto nell’ottica della rispondenza al CPR (che, ricordo, è legge europea e la cui violazione porterebbe a procedure d’infrazione) per quanto riguarda i fattori g.

Nell’ordine:

– La norma UNI EN 14351-1 prevede il valore g per il serramento; per ora esso è pari al fattore g del vetro (con acclusi eventuali schermanti interni) mentre con la nuova versione sarà quasi certamente il fattore g del vetro corretto della frame fraction del serramento e calcolato sulla misura di riferimento 1,23×1,48

– La UNI EN 13659 prevede il valore g per l’oscurante rigido opaco calcolato in maniera normalizzata

– La UNI EN 13363 prevede il valore g per l’oscurante flessibile (opaco o translucente) calcolato in maniera normalizzata

In pratica la normazione armonizzata è prodiga di valori g e attribuisce a tutti e tre i prodotti da costruzione inseribili in un vano murario la possibilità di contribuire al raggiungimento della prestazione.

La legislazione italiana, soprattutto se venissero confermate certe interpretazioni:

– Inventa un nuovo prodotto da costruzione (i “componenti finestrati” non esistono in norma) che però è praticamente la somma di più prodotti da costruzione normalizzati

– Inventa una caratteristica (il g_gl+sh non è presente in alcuna norma armonizzata) che però in pratica è equivalente alla performance g prevista nelle normative armonizzate (si tratta sempre di trasmittanza di energia solare)

– Dopo aver inventato un prodotto da costruzione che è la somma di più prodotti da costruzione normalizzati ed avergli attribuito una caratteristica auto-inventata che però è sostanzialmente equivalente a quella prevista dalla normazione armonizzata per i suddetti prodotti da costruzione normalizzati vieta ad un prodotto normalizzato di espletare una performance a lui attribuita per norma

A mio avviso questa situazione quasi kafkiana non è mai stata prevista dagli estensori del CPR i quali hanno sempre pensato che:

– I prodotti da costruzione sono quelli che sono, soprattutto qualora essi siano stati definiti per norma; nessuno ha mai pensato che uno Stato potesse creare un nuovo prodotto assommando tra loro prodotti già definiti

– Le caratteristiche sono quelle che sono e quindi uno Stato non ha null’altro da fare se non “pescare” nell’Annex ZA della specifica norma e decidere se richiedere o meno una caratteristica in esso acclusa

– Nessuno ha mai pensato che qualcuno potesse vietare ad un prodotto da costruzione di espletare ad una caratteristica prevista per norma; di non richiederla sì, e c’è l’opzione NPD, ma di vietare non se ne è mai parlato……

Ora però mi chiedo, se la richiesta di una caratteristica non inclusa nello ZA è considerata “ostacolo alla libera circolazione delle merci”, come si potrà considerare la contemporanea invenzione di un prodotto da costruzione inesistente che però è somma di più prodotti da costruzione normalizzati, l’attribuzione a tale prodotto di una caratteristica che però è equivalente ad una prevista in norma e per finire la preclusione ad uno dei prodotti da costruzione che potrebbero far parte del prodotto auto-inventato di contribuire alla formazione della caratteristica auto-inventata quando tale caratteristica è in pratica la stessa di quella stabilita per norma ed attribuita al prodotto stesso? Per quanto la cosa non sia stata prevista nel CPR (e chi poteva pensare un tale bizantinismo??) ritengo che si tratti in pieno di ostacolo normativo alla libera circolazione delle merci e di turbativa al mercato.


Foto: da Doc. De Carlo Infissi