Normativa

Serramenti, schermi oscuranti e solari. Il fattore g_gl+sh divide il settore

Dopo la pronuncia del CTI-Comitato Termotecnico Italiano emergono le prime pubbliche prese di posizione sulle modalità di calcolo indicate per il g_gl+sh, obbligatorio dal 1° ottobre e su quando dichiararlo

La mail del CTI-Comitato Termotecnico Italiano inviata alla redazione di Nuova Finestra/GuidaFinestra (vedi news) a proposito delle modalità di calcolo del fattore g_gl+sh, come prevedibile, ha lasciato di sasso praticamente l’intero settore del serramento. L’indicazione di non tener conto degli schermi oscuranti (sostanzialmente persiane, scuri, tapparelle) nel calcolo del g_gl+sh viene vista in genere dai produttori di infissi e dalle loro associazioni come contraddittoria con l’esperienza di ognuno oltre che ovviamente contro gli interessi del settore.

Per di più il fattore g_gl+sh, definito come “la trasmittanza di energia solare totale della finestra, quando la schermatura solare è utilizzata”, da non confondere con il simile g_tot, risulta essere una peculiarità tutta italiana visto che tale grandezza non esiste a livello di normativa europea CEN o internazionale ISO.

Da qualche settimana i settori del serramento, dei vetri e delle schermature solari erano in pieno fermento alla ricerca di comprendere meglio la novità del fattore g_gl+sh, di capire come attrezzarsi di fronte alle prevedibili richieste di progettisti e committenti, di che cosa richiedere ai propri fornitori e che cosa approntare per i clienti. Associazioni, laboratori di prova, aziende fornitrici, studi tecnici, consulenti ed esperti si sono impegnati nel fornire risposte rassicuranti ma purtroppo contradditorie a serramentisti, falegnami, fabbri e vetrai.

Come noto il decreto Requisiti minimi del 26 giugno impone la dichiarazione obbligatoria del fattore g_gl+sh a partire dal 1° ottobre (ma non in Lombardia dove entra in vigore il 1° gennaio 2016, aggiungendo confusione a confusione) che deve avere valore inferiore o uguale a 0,35. Il decreto certamente impone la dichiarazione del fattore g_gl+sh nel caso delle nuove costruzioni e delle riqualificazioni di primo e secondo livello e di riqualificazione energetica laddove è presente un progettista e un termotecnico. La divisione è profonda in merito a chi debba dichiarare tale valore g_gl+sh e se esso sia da dichiarare nel caso di sola sostituzione dei serramenti, il caso più comune cui si trovano di fronte produttori e rivenditori di infissi.

Non prende posizione al momento Anfit che per voce del suo direttore Piero Mariotto afferma tranquillo e lapidario: “Tutti nostri soci sono dotati di software che permettono loro di calcolare il fattore g_gl+sh quando venga loro richiesto”.

Aveva preso invece posizione decisa il Consorzio Legnolegno. Nelle sue comunicazioni di settembre infatti segnalava che “I nuovi decreti sull’efficienza energetica in edilizia, oltre aver modificato i valori di trasmittanza termica richiesti, hanno reso obbligatorio un nuovo valore: il g_gl+sh (definito anche gtot, trasmittanza dell’energia solare totale della finestra quando la schermatura solare è utilizzata) che risulta obbligatorio fornire dal 1 ° ottobre 2015 per tutti gli interventi di ristrutturazione di secondo livello e riqualificazione energetica, compresi gli interventi di sostituzione di infissi”. (La sottolineatura è nella lettera)

Esattamente all’opposto è Samuele Broglio, presidente di Confartigianato Legno e normatore anche per i settori del metallo e del pvc di Confartigianato (vedi anche news) che dichiara: “Ritengo che, esclusi alcuni casi nei quali il valore di g_gl+sh coincide praticamente con il g_tot previsto dalla norma (anche questi da trattare con estrema cautela vista la discrasia formale tra norme EN e Decreto), il serramentista possa e debba astenersi dal dichiarare valori non pertinenti e la cui dichiarazione, in caso di contenziosi, possa al limite prefigurare contestazioni per dichiarazione errata, mendace e tale da indurre in errore il committente finale”.

Inoltre il normatore evidenzia (vedi news) che l'Italia potrebbe essere accusata “un ostacolo normativo alla libera circolazione delle merci e di turbativa al mercato”.

E taglia corto su chi e come debba dichiarare: “La determinazione del valore g_gl+sh fa parte delle attività di progettazione. Le valutazioni delle prestazioni di un componente esistente e/o di uno praticamente “fabbricato in cantiere” (un aggregato serramento+oscurante giunto in cantiere da fornitori diversi è, dal punto di vista della sua aggregazione, fabbricato in cantiere) sono a tutti gli effetti attività di progettazione edilizia e quindi riservate a tali soggetti ed inibite agli altri. A fronte di ciò è chiaro come un serramentista non possa, non debba e debba astenersi da effettuare attività che a tutti gli effetti sono riservate a soggetti in possesso di abilitazioni a lui mancanti ed il cui esercizio da parte sua prefiguri ai sensi delle vigenti leggi l'esercizio abusivo di professione regolamentata”.

E’ largamente d’accordo con questa posizione l’ing. Paolo Rigone, direttore tecnico di Unicmi che evidenzia (vedi intervento completo qui): “Dentro il decreto Requisiti minimi vi sono definizioni che nulla hanno a che fare con le definizioni a livello urbanistico-edilizio degli interventi sul patrimonio esistente. Sarò più chiaro: da nessuna parte c’è il termine di riqualificazione energetica che invece è stato inserito dentro il Decreto”.

Nel caso di sostituzione delle finestre specifica Rigone: “a seconda dello specifico contesto edilizio, ci si può trovare nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria. Nella stragrande maggioranza dei casi la sostituzione è classificata come manutenzione ordinaria e quindi, in genere, non necessita della presenza di un progettista. Quindi, non vedo come il serramentista possa farsi carico di dichiarare un fattore g_gl+sh quando magari lo schermo esterno esiste di già ed egli non ne può conoscere il fattore solare g_sh o magari lo schermo verrà installato da altro soggetto successivamente. Ecco perché non è affatto automatico che il serramentista debba dichiarare il fattore g nel caso della semplice sostituzione dei serramenti.”

Esprime meraviglia per la posizione del CTI l'ing. Marco Piana, direttore di PVC Forum che ricorda:  “Solo pochi giorni fa, ci siamo visti in sede UNI a un convegno su leggi, norme e i tre decreti e lì era presente anche il CTI. Ho fatto una domanda esplicita sul fattore g_gl+sh e tutti i relatori si sono detti d'accordo che nel calcolo si debbano contemplare sia gli oscuranti che gli schermi solari, escludendo ovviamente le tendine interne, quelle da cucina, tanto per intenderci”.

L’ing. Giovanni Tisi, consulente esperto di marcatura CE di serramenti e sistemi oscuranti, infine, sceglie di evitare lo scontro frontale con il CTI e sceglie (vedi intervento integrale) l’arma dell’ironia: “vengo qui per seppellire le tapparelle, gli scuri e le persiane, non per vantarne i pregi, giacché autorevoli interpretazioni ne han già decretato l’inutilità”.

Infine, collocato sull’opposto schieramento, l’ing. Luca Papaiz di Pellini Industrie e di Glass Advisor, la start-up per le simulazioni energetiche. Papaiz (clicca qui) ci offre una spiegazione dettagliata del fattore g_gl+sh alla luce del Decreto Ministeriale 2015 e nella news che segue illustra la sua raffinata interpretazione che abbiamo visto essere confermata dal CTI nella mail alla redazione di Nuova Finestra/GuidaFinestra.

(eb)

Foto. doc. Zanetti Facciate