Normativa

Sicurezza dei vetri in edilizia e UNI 7697. Unicmi: la norma è cogente

L’Associazione: “la norma UNI 7697, seppur nata in ambito volontario, è resa cogente dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo”

La recente pubblicazione della revisione della norma UNI 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie” (vedi news) ha fatto rinascere l’eterno dibattito sulla volontarietà o la cogenza delle norme. Da questo punto di vista appare più che opportuna la nota di Unicmi-Uncsaal che, annunciando l’uscita della nuova UNI 7697, ritorna sul tema affermando che:

“la norma UNI 7697, seppur nata in ambito volontario, è resa cogente dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229″. Tale decreto stabilisce che, in assenza di specifiche disposizioni comunitarie o di specifiche regolamentazioni nazionali cogenti e del recepimento nazionale di specifiche norme europee non cogenti, “la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.”

Insomma, non c’è più dibattito sul tema dopo le perplessità registrate sulla cogenza della UNI 7697 negli ultimi anni nel settore dei serramenti (e anche in quello del vetro).

Semmai, aggiungiamo noi, il fatto che la norma sia entrata in vigore il 22 maggio 2014 sostituendo la versione precedente del 2007, pone immediatamente in grave difficoltà i produttori di serramenti e di facciate continue che, in funzione del manufatto e della destinazione edilizia, devono attenersi obbligatoriamente subito alle disposizioni della norma UNI 7697: 2104.

Ad esempio, tra le disposizioni della UNI 7697: 2014 vi è l’obbligo di adozione di vetrate isolanti dotate di lastre interne di sicurezza nel caso siano poste ad altezza superiore di 100 cm dal piano di calpestìo. Tali vetri, come richiama Unicmi, possono essere di vetro temprato oppure stratificato così classificati per quanto riguarda la resistenza all’urto secondo UNI EN 12600: vetro temprato: classe minima 1C3; oppure se stratificato: classe minima 2B2.

Contro questa disposizione ritenuta eccessivamente onerosa per i costruttori si era battuto invano Samuele Broglio di Confartigianato Legno quando la norma era ancora in fase di progetto (vedi news). Ora la norma c’è e occorre rispettarla, anche se qualcuno brama di porla già in revisione.

La domanda che ci pongono semmai i costruttori più sensibili e attenti è che fare, in questa fase di transizione, di fronte a capitolati o ordini redatti prima del 22 maggio e che necessariamente non tengono conto delle nuove regole sulla sicurezza nelle applicazioni vetrarie in edilizia. Ovviamente per consegne effettuate sul territorio nazionale.

All’UNI rivolgiamo noi la domanda se, di fronte alla pubblicazione di norme cogenti nel senso ben specificato da Unicmi, non ritenga doveroso e opportuno lanciare attraverso i media, il proprio sito internet, le associazioni, gli enti di controllo, i laboratori ecc. un preavviso di pubblicazione di norma obbligatoria. Sarebbe una iniziativa che tutti gli operatori apprezzerebbero. In fondo, anche le leggi che appaiono sulla Gazzetta Ufficiale entrano
in vigore, in genere, dopo 15 giorni la data di pubblicazione. Fanno
eccezione i decreti legge che entrano subito in vigore. Ma la UNI 7697
non è un decreto legge.
(eb)