Normativa

Vendite a distanza. Dal 14 giugno più garanzie per i consumatori

Modificato il Codice del Consumo. Previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali

Sono in vigore dal 14 giugno 2014 le modifiche al Codice del Consumo imposte dalla direttiva europea 2011/83 sui diritti del consumatori. Esse prevedono maggiori garanzie e protezioni per i consumatori nei contratti a distanza (via internet, telefono) e negoziati al di fuori dei locali commerciali (vendite a domicilio, in luoghi pubblici…).

Tra i punti salienti:

– la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza;
– il diritto di recesso (diritto di ripensamento) riconosciuto al consumatore , è reso possibile entro un termine più ampio (dagli attuali 10 a 14 giorni.). In caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso si passa dagli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e da 90 giorni dalla consegna del bene a dodici mesi;
– l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, e la riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, mediante l’utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi dell’Unione europea;
– un’importante novità in caso di ripensamento: il consumatore qualora eserciti il diritto di recesso, potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodito”;
– l’esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), tariffe superiori; analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza.

La norma stabilisce che l’autorità competente a sanzionare le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il riferimento di legge è il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 “Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.58 del 11-3-2014.

In allegato il testo del D.Lgs. e l’Allegato I contenente il modulo con le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso