Normativa

Appalti pubblici in Europa. Tre nuove Direttive europee

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L94) del 28 marzo. I primi commenti di Finco

Il 28 marzo scorso sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale UE (L94) le tre direttive comprese nel pacchetto per la modernizzazione degli appalti pubblici in Europa. Qui a seguire i primi commenti di Finco, la Federazione delle Industrie per le Costruzioni.

Queste direttive – una sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali” (acqua, energia, trasporti e servizi postali), una sugli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) ed una sull’aggiudicazione dei contratti di concessione – entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.

A partire da tale data, gli Stati membri avranno 24 mesi per recepire le disposizioni delle nuove norme nell’ordinamento nazionale (è previsto – ed auspicato – in proposito che il competente Ministero delle Infrastrutture attivi un tavolo di lavoro).

Le proposte legislative erano state presentate dalla Commissione europea il 20 dicembre 2011, nel quadro delle iniziative volte a favorire il completamento del mercato unico, tenendo conto dei risultati di numerose consultazioni pubbliche. Dopo un lungo ed articolato negoziato, le proposte sono state approvate dal Parlamento europeo, in prima lettura, con numerosi emendamenti concordati con il Consiglio e la Commissione il 15 gennaio 2014 e dal Consiglio l’11 febbraio 2014.

L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei Deputati ha esaminato il pacchetto di misure proposto, ai sensi dell’art. 127 del Regolamento, adottando un documento finale sulle due proposte relative agli appalti e un documento finale sulla proposta relativa alle concessioni (allegati).
In particolare per quanto riguarda la Direttiva sugli appalti, segnaliamo quanto segue.

Le due nuove direttive in materia di appalti modificano e sostituiscono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE (appalti pubblici di lavori, forniture e servizi) e la direttiva 2004/17/CE (appalti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei servizi di trasporto e dei servizi postali), allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore flessibilità delle procedure, nonché avvicinare la disciplina dei settori “speciali” a quella dei settori classici.

Tra le principali novità di ordine generale :
– il crescente ricorso all’autocertificazione, con l’introduzione del documento di gara unico europeo (DGUE) che conterrà le informazioni relative all’azienda e l’autocertificazione dei requisiti necessari alla partecipazione alle gare (si tratta di una novità a livello europeo, ma senza alcun tratto realmente rivoluzionario per il nostro ordinamento in cui il processo di decertificazione è stato avviato da tempo);
– l’introduzione di misure incentivanti l’accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare;
– l’incentivazione alla suddivisione degli appalti in lotti; qualora il contratto non venga suddiviso in lotti di dimensioni più piccole, l’amministrazione aggiudicatrice sarà tenuta a dare motivazione della decisione assunta;
– la previsione, in riferimento ai requisiti di fatturato, di una regola che impone alle stazioni appaltanti di non introdurre nei bandi soglie minime di fatturato sproporzionate rispetto al valore del contratto (al massimo possono richiedere un fatturato doppio rispetto all’importo a base di gara);
– la riduzione dei tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese (nel caso di procedura aperta il tempo minimo per la presentazione delle offerte passa da 52 a 35 giorni, in caso di procedura ristretta da 37 a 30 giorni);
– l’obbligo, entro un periodo di transizione di 30 mesi, di stabilire la comunicazione integralmente elettronica tra la P. A. e le imprese in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte;
– l’introduzione di nuove procedure di affidamento che aumentano le possibilità di negoziazione tra la P.A. e le imprese in corso di gara, come ad esempio i “partenariati per l’innovazione”, che consentono alle autorità pubbliche di indire bandi di gara per risolvere un problema specifico, lasciando spazio alle autorità pubbliche e all’offerente per trovare insieme soluzioni innovative;
– l’ampliamento delle possibilità di ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando) da parte delle stazioni appaltanti. Solo per i settori ordinari, viene introdotta la procedura competitiva con negoziazione (in risposta ad un bando le imprese inviano un’offerta iniziale che viene negoziata e progressivamente “limata” con la P.A. fino ad arrivare all’offerta finale);
– la possibilità ( ed anzi la preferenza ) perchè gli Stati membri prevedano il pagamento diretto dei subappaltatori per le prestazioni affidate direttamente da parte dell’autorità aggiudicatrice, consentendo ai subappaltatori di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento;
– l’introduzione, in materia di subappalto – per combattere il dumping sociale e garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati – di disposizioni più severe sulle “offerte anormalmente basse”;
– la preferenza, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione nell’assegnazione degli appalti, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT);
– si incoraggia, infine, l’uso strategico degli appalti per ottenere merci e servizi che promuovano l’innovazione, rispettino l’ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l’occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.