Normativa

Bonus facciate. Circolare n. 2/E delle Entrate

Pubblicato il documentativo orientativo per l’applicazione della detrazione fiscale per il recupero o il restauro degli edifici esistenti

Ora il Bonus Facciate 90pc ha la sua circolare applicata pubblicata ieri sera dall’Agenzia delle Entrate (clicca qui). Essa fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia e utili anche agli operatori dell’edilizia e ai committenti finali.
L’avevamo preannunciata proprio ieri mattina (vedi news) recensendo il Dossier sul Bonus Facciate a cura di Ance, l’associazione degli imprenditori edili.
Intitolata “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)” la Circolare 2/E rappresenta una utile per non indispensabile guida all’applicazione del Bonus Facciate 90pc che rappresenta l’unica vera novità positiva della Legge di Bilancio 2020 in tema di rilancio delle attività edilizie.

In grande sintesi, per chi non conoscesse il provvedimento, il bonus facciate consiste nella detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Limiti applicativi del Bonus Facciate

Quindi abbiamo poco più di 10 mesi per la sua applicazione con alcuni grandi limiti applicativi: come ben precisato nella premessa della Circolare 2/E: “I contribuenti interessati al “bonus facciate”, in assenza di una disposizione normativa, non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi”.

L’altro limite rappresenta l’ubicazione degli immobili laddove l’agevolazione del bonus facciate è concessa solo a edfici situati nelle zone A e B secondo l’articolo 2 del p decreto ministeriale n. 1444 del 1968:
“A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2”.

Infine, altro grande limite che interessa i lettori di Guidafinestra, è l’esclusione delle “spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli”. Resta da comprendere se gli elementi oscuranti quali scuri, persiane, tapparelle che sicuramente rappresentano componenti opache della facciata siano ammissibili ai fini del Bonus Facciate ma pare che ci sia poco spazio in merito. Confermata invece la detrazione delle spese per il rifacimento dei parapetti, una cara questa che molti serramentisti e fabbri sapranno giocarsi.

Efficienza energetica e Bonus Facciate

Gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare il Decreto Requisiti minimi del 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.
Nel calcolo della misura del 10 per cento va tenuto conto del totale della superficie complessiva disperdente ovvero “in sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno”. Il che ci pare un grosso limite.

In caso di efficientamento energetico sull’edificio serramenti, oscuranti e schermature solari possono rientrare all’interno dell’ecobonus.

Considerando lo stato di vetusta delle facciate di tanti edifici dei centri storici del paese e anche fuori i centri storici, il provvedimento contribuirà quasi certamente al rilancio delle attività edilizie che potrebbe avere un impatto positivo sulle attività del mondo dei serramenti.

a cura di Ennio Braicovich