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Dichiarazione di prestazioni del serramento tra superbonus e DL 106

Durante l'ultima giornata del SerramenTalk Samuele Broglio, responsabile normazione tecnica del settore edilizia di Confartigianato, ha parlato di trasmittanza termica

Sul palco Samuele Broglio, responsabile normazione tecnica del settore edilizia di Confartigianato, da 6 anni a Buxelles nel Comitato Tecnico di normazione. Le norme non sono tutte uguali, ha spiegato, si differenziano alla nascita. Una norma normale ha una vita semplice: l’apposita commissione tecnica la scrive e approva, e se questa norma rispetta le regole dell’ente normatore (Uni, Cen), questo ente la pubblica. Se a uno Stato la norma piace, la cita in una legge, e allora la norma diventa cogente, quindi obbligatoria nello Stato che l’ha emessa. Uno Stato può rendere cogente qualsiasi norma.

Le norme però possono anche essere armonizzate, e qui le cose si complicano. Servono direttive tecniche, stabilite da un’apposita Commissione, che si occupa della standardizzazione di questa norma, cha alla fine viene mandata alla Commissione Europea. Una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha un valore gerarchico superiore alle leggi nazionali. Il nostro Regolamento 305/11 dice che tutte le prestazioni dei prodotti devono essere determinate usando la specifica norma e che devono essere dichiarate solo nelle Dichiarazioni di Prestazione.

La norma sulla trasmittanza termica è stata armonizzata nel febbraio 2010.

Il DL 106 dà multe spaventose per tutti i soggetti che abbiano a che fare con prodotti che non rispettano il regolamento 305/11. I decreti nazionali che fissano i valori della trasmittanza termica in Italia sono due, il Decreto Requisiti Minimi e il nuovo Decreto Requisiti Tecnici. Nessuno di questi però dà spiegazioni su calcoli e prove. La Norma Armonizzata EN 14351-1 invece dice tutto, e comprende solo due tipi base di serramento, finestre e porte, divisi in varie famiglie. Per la trasmittanza termica si usano le Regole di determinazione, contenute nell’appendice E.

Per le finestre ci sono 4 metodi di calcolo: mediante tabelle, tramite calcolo semplificato, tramite calcolo rigoroso con un software specifico e infine la prova fisica con il metodo della camera calda. Per le porte balcone o porte finestre valgono gli stessi metodi di calcolo. Broglio ha spiegato nel dettaglio tutti i casi particolareggiati: porte pedonali, presenza di pannelli, arrotondamento dei valori ecc.

Solo il fabbricante, cioè colui che vende a proprio nome e marchio, può e deve dichiarare la trasmittanza termica del serramento. I distributori sono responsabili dell’immissione sul mercato, per cui occhio alle dichiarazioni di prestazione. La trasmittanza termica deve essere dichiarata solo in due posti: Dichiarazione di Prestazione, come da Reg. 574/2014 e targhetta di Marcatura CE, compilata come da EN 14351-1 Allegato ZA. Tutte le altre dichiarazioni sono da considerare illegali.

Il label CE lo si mette dove si vuole, il suo consiglio però è di riportarlo sul retro della bolla, così nessuno può dire di non averla ricevuta.

a cura di Lucia Carleschi