Economia

Due decreti attuativi in arrivo per l’ecobonus 110%

Confermati da ambienti del Mise-Ministero dello Sviluppo economico l’arrivo di due provvedimenti attuativi degli articoli 119 e 121 del DL Rilancio n. 34

Due decreti completeranno, assieme al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il quadro dell’ecobonus 110% e delle annesse agevolazioni e il quadro della cessione del credito e dello sconto in fattura, previsti rispettivamente agli articoli 119 e 121 del DL Rilancio, attualmente in fase di discussione in V Commissione Bilancio della Camera. Il passaggio al Senato è previsto per il 2-3 luglio in vista dell’approvazione finale entro il 18 luglio, pena la decadenza del provvedimento.

Dei due decreti si è tanto discusso in queste settimane. La prevalenza delle opinioni, anche della stampa finanziaria, è per una “non pubblicazione”. La recente storia darebbe ragione a questa tesi. In effetti, sono almeno 7 anni che si attende l’arrivo di “uno o più decreti…” che mettano ordine nel campo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. Lo prevede l’articolo 14 del Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63 modificato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160 intitolato per l’appunto “Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”.

Due decreti in arrivo

Sui due decreti a corredo dell’ecobonus 110% abbiamo voluto vederci chiaro. Siamo andati così alla fonte. Abbiamo sentito un alto funzionario del Ministero dello Sviluppo economico che ha confermato la pubblicazione. Essa avverrà necessariamente dopo l’approvazione della legge di Rilancio da parte del Parlamento. “Anzitutto – afferma la nostra fonte – il provvedimento dell’ecobonus 110%, per ovvie ragioni, necessita assolutamente la creazione di un quadro di valutazione dei costi delle opere. Inoltre, nel caso dei lavori di efficientamento energetico negli edifici condominiali, occorre stabilire come andrà redatto l’APE, l’attestato di prestazione energetica, che andrà fatto in deroga rispetto alla procedura attuale. Il secondo decreto, richiamato espressamente nel DL Rilancio, stabilirà le modalità di asseverazione quando si ricorre alla cessione del credito o allo sconto in fattura”.

E visto che ci si avvicina alla scadenza del 1° gennaio 2021 quando entreranno in vigore i nuovi valori limite delle trasmittanze termiche dei componenti edilizi e degli infissi, previsti dal DM Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, la domanda spontanea è se si assisterà a una diminuzione dei valori di trasmittanza termica degli infissi. Così si esprime la nostra fonte: “Ci potrebbe essere qualche cosina, tipo una diminuzione di qualche decimale di W/m2K dei valori attuali necessari per gli ecobonus, valori che risalgono al 2010. La modifica è necessaria per poter premiare chi è più virtuoso della legge stessa, ovvero del DM Requisiti Minimi”.

Il raffronto tra le due tabelle delle trasmittanze termiche delle chiusure apribili e assimilabili ci illustra bene dove andremo a parare.

Attuali trasmittanze termiche per l’ecobonus, oramai vecchie di 10 anni

Per chiarire ulteriormente al lettore dove si andrà a parare riportiamo un passo dell’ articolo 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica del Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, Esso è in vigore dal 1° gennaio 2020, modificato dalla Legge di Bilancio del 27/12/2019 n. 160 e prevede al comma 3-ter:

Trasmittanze Requisiti minimi Riqualificazione ex DM 26 giugno 2015

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché’ le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio”.

I sessanta giorni sono passati, come è stato negli ultimi sei anni. Quest’anno però le cose saranno diverse a causa dell’arrivo dell’ecobonus 110%.

a cura di Ennio Braicovich