Normativa

Il Decreto lavoro è legge. Obiettivo “rilancio occupazione”

Rilancio occupazione e semplificazione per le imprese grazie a riforma e semplificazione dell’apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del DURC, il Documento unico di regolarità contributiva e contratti di solidarietà più favorevoli

Il Decreto lavoro, contenente le misure per il rilancio dell’occupazione, è stato convertito in legge il 15 maggio dalla Camera dei Deputati. Riforma e semplificazione dell’apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del DURC, il Documento unico di regolarità contributiva cui sono tenute le imprese: sono i punti principali su cui è incentrato il provvedimento (decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese). Il decreto, che nel corso dell’iter parlamentare di conversione è stato oggetto di varie modifiche, è parte integrante del Jobs Act presentato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014.
Queste alcune delle novità introdotte, come riporta una nota di Palazzo Chigi.

Contratti a termine
Le disposizioni riguardano i contratti a tempo determinato (c.d. lavoro a termine) e di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La riforma modifica in vari punti il decreto legislativo n.368/2001 e il decreto legislativo n.276 del 2003, prevedendo l’innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita dell’indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità).
Viene introdotto un “tetto” all’utilizzo del contratto a tempo determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze. Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato. Il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono.

Apprendistato
La riforma modifica in vari punti il D.Lgs. 167/2011 e la L. 92/2012. Semplificata la redazione del piano formativo individuale: il contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il piano stesso, definito anche sulla base di moduli e formulari.
Per quanto concerne la stabilizzazione degli apprendisti (ossia la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato), viene circoscritta l’applicazione della norma alle sole imprese con più di 50 dipendenti, e ridotta al 20% la percentuale di stabilizzazione.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di integrare la formazione aziendale con l’offerta formativa pubblica, che dovrà essere gestita dalle Regioni; l’obbligo viene meno nel caso in cui la Regione non comunichi le modalità per usufruirne entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro con l’apprendista.
La retribuzione dell’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, deve tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Contratti di solidarietà
Con decreto interministeriale saranno stabiliti i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, innalzando (da poco più di 5) a 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, il relativo limite di spesa nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Inoltre, viene fissata al 35 % la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% .

DURC
Il Durc (Documento unico di regolarità contributiva), il documento sugli obblighi legislativi e contrattuali delle aziende nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile, viene “smaterializzato”: attraverso una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, si prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL (e, per le imprese operanti nel settore dell’edilizia, delle Casse edili), avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di acquisizione. La puntuale definizione della nuova disciplina della materia è rimessa a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Nella foto: allievi serramentisti dell’Istituto Gerini di Roma, Doc. Aluscuola