Normativa

Folle intrico di leggi per cessione del credito e sconto in fattura

Una storia disperata ci spinge a indagare più approfonditamente il percorso di guerra che deve affrontare un contribuente per sostituire quattro infissi con lo sconto in fattura

Un intrico folle di leggi, decreti, DPR, articoli, commi e lettere che, alla faccia della tanto decantata semplificazione burocratica, disseminano di insidie il percorso di un contribuente (qui la sua storia) alla ricerca del risparmio energetico e di un miglior comfort sostituendo le vecchie finestre approfittando dello sconto in fattura previsto dall’art. 121 del Decreto Rilancio, convertito in legge, e che porta il titolo Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

L’intrico di leggi per lo sconto in fattura

L’occasione è perfetta per fare un po’ di chiarezza per comprendere a quali interventi spetta e a quali non spetta lo sconto, anche grazie all’aiuto degli ingegneri Salvatore Cirillo e Giovanni Tisi.
Le due disposizioni – cessione e sconto – sono limitate dal comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio alle spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); (Bonus Casa)
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, (Ecobonus)

Esse sono applicate anche alle spese di:
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h (punto IMPORTANTE, vedremo dopo perché)

Nell’intrico del TUIR e del 380/2001

Andiamo, quindi, in cascata a consultare l’articolo 16-bis del TUIR (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) più precisamente le lettere a e b) che dicono che possono essere detratte le spese:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

A questo punto, come in un intrico di scatole cinesi, andiamo a consultare il DPR 380/2001 e le lettere a) b), c) e d) dell’articolo 3 che riguardano rispettivamente:
a) interventi di manutenzione ordinaria
b) interventi di manutenzione straordinaria
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo
d) interventi di ristrutturazione edilizia.

Quindi, nel caso del Bonus Casa, la cessione del credito e lo sconto in fattura possono essere attivati solo per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui al 380/2001.  Questo per  interventi nelle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

La cessione del credito e lo sconto in fattura NON possono essere attivati per gli altri interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR comma 1, come viene spesso detto nel settore, ovvero, alle lettere:
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

In conclusione, niente cessione del credito e sconto in fattura per porte e persiane blindate, grate antieffrazione (lettera f), abbattimento acustico (lettera g) e finestre (lettera h) ma sì, sempre lettera h, agli impianti fototovoltaici, in quanto erano stati inclusi dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, come detto all’inizio.

Esclusi anche interventi volti a prevenire gli incidenti domestici (come sostituzione di vetri, ringhiere e balconate) di cui alla lettera i), sempre dell’articolo 16 bis del TUIR.

Qualora ci si fosse persi in questo intrico, è bene precisare che il contribuente può avvalersi di cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese per le finestre comprensive di infissi e schermature solari ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge del 04/06/2013 n. 63, come citato all’inizio dell’articolo.

Si tratta davvero di un intrico di ordinaria follìa che subiamo tutti a causa di una legislazione fiscale diventata demenziale. L’Agenzia delle Entrate ne è vittima, come noi. Ai politici spetta il compito di semplificare le leggi che regolano l’edilizia e il fisco. Alle Associazioni e alle Federazioni di settore il compito di premere perché la semplificazione sia reale e non di facciata.

a cura di Ennio Braicovich