Normativa

Legge di Bilancio 2018 ed ecobonus. Il Governo: 50% per infissi e schermature solari

Ecco l’articolo del disegno di legge che concerne le agevolazioni fiscali per la sostituzione dei vecchi infissi e per l’installazione delle schermature solari

Come largamente previsto, purtroppo il Governo, ma soprattutto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenta di abbassare le aliquote delle agevolazioni fiscali per la sostituzione delle finestre e l’installazione delle schermature solari nonché per le caldaie a condensazione. L’aliquota scenderebbe così dal 65% al 50%. Ma questa è la proposta (senza qualità) del Governo. Ora tocca alle Associazioni rispondere. Ecco l’articolo che concerne il settore. (eb)

La protesta di Unicmi

quella di Anfit

e quella di CNA Produzione


Art.
Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus
1.       Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)       all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1)      le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2)      ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. »;

3)      il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.»;

4)      al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;

5)      al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,». Seguentemente le parole «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni dall’entrate in vigore delle presenti disposizioni»;

6)      al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;

7)      il comma 2-septies è sostituito dal seguente: «2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;

8)      dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-ter. Con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, si continua ad applicare il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il decreto del Ministro dello  Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L’ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del D.lgs. 4 luglio 2014, n.102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto è integrata con 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all’articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.»;

b)      all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1)      al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2)      dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: 1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;

3)      dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. ».