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Contraffazione Marchio CE serramenti. Interviene Broglio

In sintesi, il normatore: “Bene la condanna, ma forse dal punto di vista "quantitativo" ci si è andato con la mano un po'troppo leggera”. Ecco perché

Samuele Broglio interviene in merito alla condanna per contraffazione di Marchio CE (sarebbe meglio chiamarla Marcatura CE) da parte del Tribunale di Verona (vedi news). Normatore italiano ed europeo, responsabile di Confartigianato per la normazione del settore serramenti, perito di tribunale, nonché falegname e serramentista lui stesso, Broglio ci offre delle considerazioni in merito che partono con un “Bene la condanna, ma forse dal punto di vista “quantitativo” ci si è andati con la mano un po’ troppo leggera”.

A Verona, ricordiamo, il locale Tribunale ha inflitto una condanna penale a un rivenditore di porte e finestre per aver posto sul mercato serramenti riportanti “il marchio CE contraffatto e privi peraltro dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa”.

Samuele Broglio
Samuele Broglio

Il normatore sviluppa il suo ragionamento in base alle disposizioni del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 che da tempo è legge per lo Stato italiano e che non ha avuto bisogno di essere recepimento come invece accade per le Direttive.
Alle puntuali considerazioni di Broglio aggiungiamo che il quadro sanzionatorio per le violazioni del Regolamento (detto anche CPR) è completato dalle disposizioni del DM 106/2017 (vedi news).

Al di là delle sanzioni, tuttavia da cittadini nonché operatori del settore edilizio ci poniamo altre domande. Ad esempio, di fronte alla lunga sequenza di non conformità rilevate dal perito del cliente, riscontrate dall’intervento della Guardia di Finanza e accettate dalla Procura delle Repubblica e diventate base per la sentenza penale di condanna, in nome della tutela della sicurezza dei consumatori forse ci si doveva chiedere: ma siamo proprio sicuri che i problemi riscontrati nella villetta di San Giovanni Lupatoto si sono limitati a quella unica commessa? Non è che altre commesse dello stesso rivenditore ponevano gli stessi gravi difetti? E poi: non è che il produttore estero ha inondato il mercato italiano con gli stessi prodotti afflitti dagli problemi di non sicurezza? Difficile pensare che il produttore estero abbia servito solo il rivenditore di porte e finestre di Verona. Magari ha servito altri mercati esteri dell’Unione e sicuramente il suo mercato nazionale. A tutela della sicurezza dei consumatori sarebbe stata utile una visione più ampia del problema ma lasciamo la parola a Broglio.(eb)


Bene la condanna ma…

In merito preferisco lasciar parlare il CPR, ovvero il Regolamento n. 305/2011, e nello specifico l’Art.56:

Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che comportano rischi

1-Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno preso provvedimenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 o hanno sufficienti ragioni per credere che un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non soddisfi la prestazione dichiarata e comporti un rischio in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione stabiliti dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato relativa a tutti i requisiti di cui al presente regolamento.
Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento, esse chiedono immediatamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, segnatamente alla prestazione dichiarata, ritirarlo dal mercato o richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

2-Qualora le autorità di vigilanza del mercato ritengano che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi richiesti all’operatore economico.

3-Qualora l’operatore economico interessato non adotti misure correttive adeguate entro il periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie appropriate per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale del prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo.
………..

Francamente il senso del CPR mi sembra chiaro, e se le cose stanno come paiono l’applicazione al caso in fattispecie piuttosto univoca.
Nello specifico, trattandosi di chiara contraffazione di Marcatura CE con relativa non conformità sostanziale legata anche alla sicurezza del prodotto, oltre alla piuttosto blanda sanzione di 500,00€ comminata al rivenditore avrebbe dovuto venire emesso:

-qualora la contraffazione della Marcatura CE fosse stata effettuata dal venditore un immediato provvedimento volto di richiamo di tutti i prodotti sicuramente immessi sul mercato dal momento nel quale la violazione è iniziata (sul subito i serramenti oggetto di contenzioso, in un secondo tempo eventuali altri serramenti non conformi scoperti dagli organi di controllo), nonché un altro provvedimento di ritiro di tutti i prodotti ancora in fase di commercializzazione;

-qualora la contraffazione fosse stata effettuata dalla ditta produttrice, da quel che si vede non nazionale, oltre ai provvedimenti di cui sopra una comunicazione alle autorità comunitarie ed a quelle degli altri Stati membri al fine di permettere analoghi provvedimenti sul territorio europeo.

Samuele Broglio

a cura di Ennio Braicovich