Normativa

Norme armonizzate. CEN/TC 33 in plenaria: “Sono parte delle leggi europee. Siano rese gratuite”

La risoluzione presa a larghissima maggioranza: 11 sì, 0 no e astensione del Regno Unito

Con 11 voti a favore, nessuno contro e l’astensione del rappresentante britannico la riunione plenaria del CEN/TC 33 “Porte, finestre, schermi, ferramenta e facciate continue” tenutasi il 26 e 27 aprile presso lil CEN/CENELEC Meeting Centre di Bruxelles ha votato una risoluzione per il libero accesso (free access) alle norme armonizzate da parte dei produttori europei. Il testo, piuttosto edulcorato nella forma, parla di “disappunto delle parti interessate per il costo delle norme armonizzate”. La proposta è stata lanciata dal delegato italiano Roberto Franza, spesso ospite su queste pagine con apprezzati interventi sulle norme sulle porte motorizzate. Franza interviene in sede europea a nome di Unac/Anima, associazione dei produttori di automatismi per serramenti e chiusure.

La risoluzione evidenzia che la produzione delle norme è già costata tempo e denaro e che ai produttori europei dovrebbe esser garantito il libero accesso. Fanno notare, inoltre, che queste norme ora fanno parte del corpo legislativo europeo. In chiaro, quindi, le norme armonizzate sono parti di leggi e come tali dovrebbero essere rese gratuite.

La redazione si associa a questa proposta del CEN/TC 33 ritenendola assolutamente ragionevole e fondata e la promuoverà in ogni modo perché essa venga sottoposta all'attenzione della Commissione e adottata dal Parlamento europeo.

Leggi europee sono gratuite, quelle italiane pure. Le norme armonizzate, che fanno parte del corpo legislativo europeo, sono un patrimonio dell’Unione Europea e dei suoi popoli prima ancora che esse siano di proprietà degli enti normatori che vantano a nostro avviso un ingiustificato diritto di copyright.

La conoscenza delle norme armonizzate rappresenta un essenziale e potente fattore di progresso tecnico, economico e culturale per gli operatori del settore e sono strumento di lavoro anche per noi giornalisti.

La loro non conoscenza dovuta alla barriera dei costi rappresenta oggettivamente un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi e un vincolo enorme per le tantissime piccole e medie imprese che operano nell’Unione. Un’indagine di qualche anno effettuata dalla Federazione europea delle piccole e medie imprese aveva messo in luce che un produttore di portoni o cancelli automatici doveva acquistare ben 21 norme al costo di quasi 2000 € per essere al corrente delle norme indispensabili alla sua attività.

Da anni abbiamo fatto rilevare i costi eccessivi delle norme armonizzate alle Associazioni di settore e all’UNI. Da qualche tempo il nostro Ente normatore ha reso possibile la “visione”, senza possibilità di stampa o salvataggio su computer, delle norme a un costo inferiore a quello di un caffè al giorno. È vero ma è anche vero che questa modalità di fruizione è faticosissima. Le norme servono realmente se disponibili sui computer e/o se stampate.

Norme armonizzate: che cosa sono

«Norma armonizzata» è una norma predisposta da uno degli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC, ETSI) in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione che esplicita i requisiti essenziali dei singoli prodotti e “i livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali da dichiarare”.

Le norme armonizzate sono assolutamente importanti in quanto regolano l’immissione dei prodotti sul mercato definendo esse le “caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione”, come afferma l’articolo 3 del CPR-Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011, così come definite dalla Commissione europea mediante appositi Atti delegati. E sono indispensabili per la redazione della dichiarazione di prestazione. Vedi l'art. 4 del CPR: “Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato”.

I riferimenti delle norme armonizzate secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 sono pubblicati un paio di volte all’anno dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Obbligatorietà

Le norme armonizzate sono di fatto e di diritto obbligatorie, come evidenzia l’Istituto ITC-Istituto per le Tecnologie della Costruzione nel sito www.itc.cnr.t:  “l’allegato informativo ZA della norma armonizzata si compone di una prima tabella (ZA.1) che elenca le caratteristiche essenziali ed i relativi requisiti sulla base di un mandato della Commissione Europea al CEN/CENELEC. La stessa tabella può operare rimandi ad ulteriori documenti come, ad es. norme di verifica, operando come una sorta di check list dalla quale il fabbricante che deve apporre la marcatura CE può desumere i requisiti obbligatori del prodotto e gli strumenti procedurali per la dimostrazione del loro soddisfacimento per la circolazione nell’intero Mercato Unico Europeo.

Le parti della norma che non sono necessarie per adempiere al mandato rimangono volontarie (o non armonizzate) e non sono incluse nell’allegato ZA.1”.

Quindi senza Allegato ZA.1 niente dichiarazione di prestazione e niente marcatura CE. Purtroppo l'Allegato ZA.1 risulta incomprensibile senza il corpo della norma armonizzata.

(eb)

In allegato l'estratto della Risoluzione del CEN/TC33