Patentino diisocianati. Da Broglio la soluzione definitiva

Restrizioni all’impiego dei diisocianati a partire del 24 agosto 2023. L’esponente di Confartigianato suggerisce di puntare su prodotti con contenuto di diisocianato sotto lo 0,1%....

Il tema del cosiddetto patentino schiume poliuretaniche alias patentino diisocianati, vedi nostra news, fa vibrare il settore del serramento. I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. Tipico utilizzo in serramentistica è nelle cartucce di schiuma poliuretanica. Sono prodotti pericolosi per la salute e quindi da maneggiare con cautela.

Se il diisocianato è superiore allo 0.1%

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di adesivi e sigillanti poliuretanici con concentrazione di diisocianato superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere un attestato, il patentino, per l’utilizzo sicuro del prodotto. Nella notizia segnalavamo la piattaforma europea di training, www.safeusediisocyanates.eu, sostanzialmente gratuita – costa solo 5 euro – con la possibilità di conseguire l’attestato.
Qui Samuele Broglio, esponente di Confartigianato, interviene sul tema del patentino, allarga la visione anche al settore legno nel suo complesso, e suggerisce il sistema per eliminare il problema alla radice. (EB)


Samuele Broglio
Samuele Broglio

Patentino diisocianati

Francamente chiamarlo “patentino schiume poliuretaniche”, come nell’articolo citato poco sopra, è un riduttivo dato che si tratta di un “patentino per uso prodotti contenenti diisocianati”.
Ricordo che la discriminante sta nel contenuto di diisocianato, che:
· Se inferiore allo 0,1% NON richiede la presenza di patentino
· Se superiore allo 0,1% richiede la presenza di patentino.

Dove i diisocianati

In particolare, nel settore legno i diisocianati sono presenti in:
schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale sta sotto lo 0,1%) , ma anche
colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua;
certi induritori per le colle classe D4 (in questi casi però molto spesso si parla di poliisocianati, quindi non necessariamente diisocianati dato che i polimeri dell’isocianato non sono obbligatoriamente dimeri).

Come procedere con i fornitori

Per cui la gestione della cosa secondo me andrebbe fatta nei seguenti step:
1. Farsi dare dei fornitori le schede di sicurezza, pretendendo che sulle stesse sia segnata non solo la presenza (o assenza) di diisocianati ma anche, se presenti, la loro percentuale;
2. Se nei prodotti usati la percentuale è sotto lo 0,1%….dormire tranquilli dato che non si è interessati;
3. Se nei prodotti usati la percentuale risulta oltre lo 0,1%:
a. Cercare di cambiare il prodotto usato con altri prodotti similari aventi una percentuale al di sotto dello 0,1%. Francamente è la soluzione che preferirei e che noi adotteremo in ditta, dato che è molto meglio non avere un inquinante che usarlo comunque solo facendo un corso. Oppure
b. Se proprio non si trova un sostituto, allora fare il corso e ottenere il patentino.

Marginalizzare prodotti non conformi

Dal mio punto di vista la nuova direttiva non dovrebbe portare fiumi di artigiani a fare corsi su corsi, ma in maniera molto più oculata a marginalizzare sul mercato i produttori di composti chimici che non si evolvano riducendo al minimo la presenza di diisocianati nei loro prodotti.
Per cui, a mio avviso, sarà meglio portarsi avanti con le cose e, se possibile, risolvere il problema alla radice.

Samuele Broglio, responsabile normativa Confartigianato

Immagine in home: doc. Iso-Chemie

a cura di Ennio Braicovich