Patentino schiume. Chi può erogare la formazione?

La legislazione sulla sicurezza sul lavoro e la formazione obbligatoria dei lavoratori impongono delle regole severe sulla organizzazione dei corsi, frontali e online, sugli enti di formazione e i docenti dei corsi. Vediamo quali

Il problema del ‘patentino’ schiume poliuretaniche ha fatto emergere il problema della formazione, obbligatoria, dei lavoratori, dei corsi di formazione, degli enti di formazione e dei docenti. Per semplicità, utilizziamo la parola corrente ma impropria patentino. In realtà è un attestato rilasciato a chi ha seguito un corso di formazione e ha superato un esame finale.

Il problema delle schiume poliuretaniche

Ricapitolo brevemente la materia per chi non ne fosse a conoscenza. Già a gennaio, leggi qui, avevamo lanciato la prima allerta segnalando l’arrivo degli obblighi comunitari sull’impiego di sostanze contenenti i diisocianati, sostanze dannose per la salute. Come, per l’appunto, le schiume poliuretaniche di largo impiego nella posa di infissi esterni e interni. Dalla data del 24 agosto 2023 i soggetti che utilizzano sostanze contenenti i diisocianati devono possedere obbligatoriamente un’attestazione in relazione alla manipolazione sicura di questi prodotti. Il che significa corsi di formazione obbligatori. In questo quadro, a titolo informativo, a ottobre, avevamo dato annuncio di un corso online organizzato dall’associazione dei produttori europei di schiume. Un corso praticamente gratuito, che dà diritto ad un attestato finale, purtroppo non spendibile in Italia viste le nostre leggi in materia di sicurezza sul lavoro. Comunque, il corso online mantiene un suo valore formativo che è di tipo generalistico non entrando nel merito della posa in opera degli infissi e delle specificità applicative delle schiume.

I Corsi di formazione con valore legale

L’ampio impiego di schiume poliuretaniche nella posa dei serramenti esterni ed interni, l’imminente scadenza del 24 agosto 2023 e il segnale d’allerta lanciato hanno determinato una corsa alla formazione e una contemporanea corsa all’erogazione dei corsi di formazione da parte di soggetti più o meno qualificati. Tuttavia, in Italia non tutti possono organizzare corsi di formazione validi ai fini di legge. Intendiamoci, si possono organizzare tutti i corsi che si vuole, sicuramente avranno valore educational se bene organizzati, ma non avranno valore legale a meno che… . Infatti, nel nostro paese vigono regole severe per la formazione obbligatoria dei lavoratori. Regole che riguardano i contenuti minimi dei corsi, la loro organizzazione, gli enti erogatori e i docenti. Se manca un solo anello del percorso formativo l’attestato ottenuto da enti non accreditati diventa carta straccia avendo valore nullo.

Che cosa dice il Ministero del lavoro

Sulla materia dei soggetti erogatori di corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro vige un Accordo del 7 luglio del 2016 tra Stato e Regioni che fissa i paletti. Lo potete scaricare qui. Un ulteriore chiarimento giunge in merito dalla risposta ad Interpello n. 7/ 2018 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, clicca qui. Nella risposta si afferma che
Sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II”.

Chi sono i soggetti formatori di legge

Andiamo, quindi, ad esplorare il punto 2 dell’Allegato A dell’Accordo del 7 luglio del 2016. Vi troviamo: Regioni e Provincie autonome, Università e istituzioni scolastiche, enti di formazione accreditati dalle Regioni, associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e organismi paritetici, INAIL, Ordini e collegi professionali, SNA, Formez , Corpo dei vigili del Fuoco per le provincie di Trento e Bolzano, Fondi interprofessionali, amministrazioni dipendenti da: Ministero del Lavoro, della Salute, dell’Interno, dello Sviluppo economico.

A questo punto non resta che raccomandare di prestare attenzione a chi ci si rivolge, specie se si tratta di organizzazioni private. L’importante è che siano enti di formazione accreditati da Regioni e Province autonome.

Oppure, altra alternativa che bypassa il problema di corsi e patentino schiume, è ricorrere ai nastri isolanti di posa.

a cura di Ennio Braicovich