Normativa

Il serramentista, il progettista e la posa. Interviene l’ing. Tisi

Quale il ruolo del serramentista nella posa? Ergersi a progettista del nodo di posa oppure, salvo il caso in cui egli sia progettista iscritto a un Albo, limitarsi a configurare il nodo di posa? E quale il ruolo del progettista? Demandare tutto al serramentista oppure prendere prendersi le proprie responsabilità e iniziare ad occuparsi della posa dei serramenti? Ovviamente progettazione inclusa. A queste domande risponde l’ing. Giovanni Tisi, noto esperto di settore

A conclusione del dibattito sulle responsabilità del serramentista e del progettista in merito alla posa dei serramenti iniziato con l’intervento dell’esperto Piero Mariotto e quindi opportunamente approfondito dal normatore Samuele Broglio, interviene l’ing. Giovanni Tisi, noto esperto di settore. Tisi coglie al volo l’invito di Broglio (clicca qui) rivolto ad aprire una discussione sui diversi ruoli di serramentista e progettista e dà a Cesare quel che è di Cesare.

Sappiamo che su questo tema il dibattito c’è ma troppo spesso è sotterraneo prestandosi così ad equivoci e malintesi nonché a maldestre furberie. E’ bene che il dibattito emerga alla luce del sole. Di questo ringraziamo i tre esperti.

L’augurio è che quanto pubblicato sia utile ai normatori riuniti nel GdL12/CT 33 dell’UNI che sta riscrivendo l’importante UNI 10818. L’altro augurio è che si eviti d’ora in poi, alla grande, il termine “progettazione del nodo di posa” a meno che dietro questa operazione non vi sia un progettista, chiunque esso sia, ma iscritto a un Albo. In tutti gli altri casi è meglio utilizzare termini come “configurazione del nodo di posa”, o simili. La lingua italiana ben si presta a trovare la parola giusta per designare chi svolge un ruolo assolutamente importante ma progettista non è. Buon lavoro a Tutti! (EB)


Il serramentista, il progettista e la posa dei serramenti

Ho letto con interesse gli interventi di Mariotto prima e di Broglio successivamente, in merito alle responsabilità del serramentista e del posatore nella fornitura e posa dei serramenti.

Concordo pienamente con le conclusioni che Samuele Broglio espone nel suo ultimo articolo, che discendono pari pari dalla norma UNI 10818 attualmente in vigore:

il serramentista ha l’obbligo di fornire quanto contrattualmente richiesto e di certificare che quanto indicato sia veritiero; se non esegue lui direttamente il montaggio ha l’obbligo di dare le opportune (ma necessariamente generiche) informazioni sulla posa.

1-Non ha l’obbligo di assumersi i compiti del progettista, unico responsabile della verifica che le prestazioni richieste e certificate siano congrue al progetto e alle aspettative del cliente.

2-Non ha, a maggior ragione, l’obbligo di assumersi i compiti del termotecnico nella esecuzione dei calcoli di dettaglio per la verifica delle condizioni igrotermiche nelle interconnessioni murarie, cosi come

3-Non ha l’obbligo di assumersi i compiti del progettista strutturale nella determinazione del numero e del tipo dei sistemi di fissaggio.

Domandiamoci se…

Se il serramentista non ne ha l’obbligo, ne ha ALMENO la facoltà?

La già citata norma sulla responsabilità nel processo di posa in opera (UNI10818) se ne lava le mani. Essa dice semplicemente che ‘in assenza del progettista, le parti individuano, valutano e mettono per iscritto le relative responsabilità’ (par. 5.1.1)

Vale la pena di dividere almeno in tre parti queste ‘responsabilità’, anche alla luce dell’esistenza di una specifica norma che regola la progettazione del giunto di posa (Parte 1 della UNI 11673 tanto spesso citata a sproposito):

Responsabilità n. 1

La responsabilità che il serramento rispetti le norme e i regolamenti locali: credo non vi sia alcun dubbio che un serramentista non può conoscere i regolamenti locali dei comuni in opera, né la specifica applicazione locale delle norme nazionali e regionali. Ricordo, una per tutte, che la prestazione di trasmittanza termica che tutti conosciamo a livello nazionale e regionale, potrebbe essere diversa da comune a comune e anche in zone diverse dello stesso comune. (E, a dirla tutta, sarebbe AUSPICABILE che i comuni di fondovalle con frazioni in alta montagna, ne tenessero conto nei loro regolamenti). Per fare un esempio differente, non è pensabile che sia il serramentista a conoscere l’esistenza di un ‘piano valanghe’ e a tenerne conto, o di un ‘piano colore’ che consente o vieta l’uso di certi materiali o di certe finiture.

Responsabilità n. 2

La responsabilità che la posa rispetti il punto 5.5 della UNI 11673 per quanto riguarda il fissaggio meccanico, quando si esce dalla pura normalità prevista dallo stesso paragrafo. Quando il serramento è grande e pesante, quando manca la possibilità di fissaggio su qualcuno dei lati, quando la parete è formata con materiali innovativi di scarsa tenuta meccanica, come può il semplice serramentista garantire la stabilità in uso, magari con prestazioni di tenuta al carico del vento ai massimi livelli? Egli non è uno strutturista. Non ha scelto lui il materiale di cui è fatta la parete. Egli si trova a fissare con decine di millimetri di gioco libero. Ciononostante, la costruzione deve garantire la sua integrità (e ci mancherebbe), anche in riferimento agli elementi PORTATI, non solo a quelli portanti (Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 – NTC 3.3.3 e NTC 7.2.3).

Responsabilità n. 3

La responsabilità che vengano rispettate le tre condizioni previste al punto 5.1 della stessa norma e cioè che il ponte termico sia stato numericamente valutato (e opportunamente considerato nel calcolo della trasmittanza limite DELLA PARETE), che il ponte termico non comporti la formazione di muffe e condense (condizione che dipende in modo essenziale anche da come è fatta la parete) e che sia compatibile con i parametri climatici del progetto (che, evidentemente non è stato steso dal serramentista).

Chi assevera questi tre aspetti?

Io credo che affermare che il serramentista possa asseverare questi tre aspetti sia sbagliato, perché, come richiamato anche da Broglio, sono aspetti di squisita natura progettuale, riservati PER LEGGE, a professionisti abilitati. Sulla obbligatorietà o meno di queste verifiche, non credo vi siano dubbi.

Il rispetto delle normative nazionali e locali è ovviamente inderogabile.

La garanzia della stabilità della costruzione, anche in riferimento agli elementi portati, è evidente e ben specificata nelle Norme Tecniche delle Costruzioni (non vorrei mai dover difendere un serramentista il cui manufatto, volando dal quinto piano, si fosse schiantato nei giardinetti condominiali)

La verifica dei tre parametri igrotermici è sicuramente obbligatoria nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti. Nei casi di mera riqualificazione, possiamo forse pensare che non lo sia (anche se la legge lo prevede, prendiamo per buona la successiva FAQ del Ministero che lo nega). Rimane il fatto che, in caso di contenzioso importante, sappiamo tutti quale sia il valore di una FAQ.

Ma dove sta il problema?

Davanti a un quadro normativo così chiaro, vien quindi da chiedersi perché mai si stia a discutere.

Il punto è che questo quadro normativo fa a pugni con la realtà delle cose, per ignoranza, convenienza, interesse.

Molti progettisti, semplicemente NON SANNO CHE TOCCA LORO (che sono pagati anche per questo). Non lo sanno perché non lo si insegna. Non lo sanno perché è molto comodo non saperlo.

In più, i progettisti credono che tutte queste verifiche debbano essere fatte ‘da chi vende e installa’, ‘…secondo la norma tal dei tali’. E lo credono a ragione, visto che trovano sempre qualcuno disposto a far gratis quello che a loro costerebbe tempo e fatica.

Ma, fatto ancor più grave, I SERRAMENTISTI STESSI si sono convinti che tocchi a loro fare queste verifiche. Li ha convinti l’abitudine, la convenienza di non dover dipendere da altri. E l’interesse a fornire tutta una serie di ‘servizi’ che hanno indubbiamente un notevole appeal commerciale.

Il mondo è cambiato

Purtroppo, o per fortuna, le norme sono cambiate, il clima meteorologico sta cambiando, il clima processuale è cambiato ancor più rapidamente. Ormai non vi è danno che non preveda colpa e non vi è colpa che non abbia un colpevole. Chi fa, chi ‘certifica’, chi ‘assevera’, è AUTOMATICAMENTE colpevole di aver fatto male, di aver certificato a vanvera, di aver asseverato il falso.

Sia quando il progettista non c’è, sia quando il progettista c’è ma non si vede.

Foto: Doc Lema Serramenti

 

a cura di EB