Normativa

Riqualificazione energetica. Ecco le nuove trasmittanze termiche di legge per finestre e le chiusure da rispettare dal 1° ottobre 2015

Le prevede il cosiddetto Decreto Requisiti minimi che delinea il quadro prospettico per il 2019/2021 e che entra in vigore il 1° ottobre 2015

Tra i tre decreti sull’efficienza energetica in edilizia pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico (vedi news) e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ve n’è uno, il cosiddetto Decreto Requisiti minimi, particolarmente importante per il mondo dei serramenti e delle chiusure esterne in generale.
Vediamo che cosa esso prevede per il caso più frequente che incontrano i produttori e i rivenditori di serramenti, cioè la riqualificazione energetica degli edifici.

Per riqualificazione energetica, spiega il decreto, si intende un intervento che interessa coperture piane o a falde , opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate.
Tale intervento richiede il rispetto in particolare dei valori di trasmittanza termica limite contenuti all’Appendice B del decreto requisiti minimi per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento.

Per i serramenti e infissi esterni i valori limite da rispettare sono contenuti nella Tabella 4 dal titolo “Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione”.
I valori sono designati per zona climatica. La prima colonna dell’Uw contiene i valori da rispettare nel 2015 a partire, afferma la nota 1) a fondo pagina, “1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici”.

Speriamo che la nota venga corretta in sede di pubblicazione in Gazzetta per evitare un altro pasticcio giuridico visto che i tre decreti entrano in vigore il 1° ottobre 2015, così afferma il Ministero dello Sviluppo economico.
I valori per il 2015 scendono da 3,2 per le zone A e B fino al 1,9 W/m2K per la zona E e 1,7 W/m2K per la F. Il legislatore non ha potuto scendere ulteriormente per mantenere in vigore il sistema premiale delle detrazioni fiscali del 65% che altrimenti sarebbe saltato. Ovvero i valori di legge per le trasmittanze termiche per ottenere il bonus energia del 65% devono essere inferiori ai valori limite di legge altrimenti salterebbe il meccanismo premiale.

La discesa delle trasmittanze termiche è più sensibile per il 2021 visto che si parte dal 3,0 delle zone A e B fino, rispettivamente, al 1,4 e 1,00 W/m2K delle zone E ed F. Nulla di drammatico visto che tutti i sistemi di finestre (in tutti i materiali) sono in grado di raggiungere tali valori che sono validi valori per tutti gli edifici a partire dal 1° gennaio 2021.
(eb)

Per scaricare l'Appendice B clicca qui

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