Normativa

Tre nuovi decreti sull’efficienza energetica. Passo importante verso gli Edifici a Energia quasi zero

Pronti per essere pubblicati in Gazzetta tre provvedimenti che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici

Il Ministero dello Sviluppo economico ha messo online (clicca qui) i testi definitivi di tre decreti ministeriali firmati dai ministri competenti e relativi allegati che tracciano la strada verso gli Edifici a energia quasi zero (NZEB) previsti dalle direttive europee. Infatti dal 1° gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici che verranno coperti in buona parte con l’uso di fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici la scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019.
I tre provvedimenti sono importanti in quanto completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici. A breve avverrà la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tutti e tre entreranno in vigore il 1° ottobre.

Ecco i dettagli dei tre provvedimenti.

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso.
In particolare il decreto contiene le linee guida nazionali (il termine va sottolineato) per l’Attestazione di Prestazione Energetica delle unità abitative con qualche novità nel sistema di classificazione che passa dalla G alla A4 grazie all’inserimento di tre nuove classi di efficienza superiore. Il modello di calcolo e di attestazione sarà unico su tutto il territorio nazionale eliminando con ciò i tanti sistemi di calcolo regionali sorti come funghi. Tra le novità “’obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo” da parte del soggetto certificatore eliminando con ciò il fenomeno delle certificazioni a pochi euro fatte a distanza. Viene introdotto anche un nuovo schema di annuncio commerciale unico in tutta Italia.

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici
Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” ai sensi dell’articolo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1,2 e 3.
Di fatto il decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, reca “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 ( e rispettive appendici A e B) e 2.
Il decreto contiene:
– il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la loro classificazione in base alla destinazione d’uso;
– le prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica;
– i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello. I requisiti degli edifici a energia quasi zero;
– i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello;
– i requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.
 Quest'ultimo decreto contiene i valori limite per la trasmittanza termica delle “chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati” che saranno da riferimento dal 1° ottobre 2015 e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici.
(eb)

Per ulteriori informazioni su come cambiano le trasmittanze termiche dei serramenti esterni nel caso di:
– nuove costruzioni e ristrutturazioni, clicca qui
– riqualificazione energetica, clicca qui