Attualità

Lo sconto in fattura “sparisce” dalla Camera al Senato e poi risorge

Momentaneamente “sparito” nel passaggio del ddl Bilancio 2020 dal Senato alla Camera lo sconto in fattura risorge rimodulato e depotenziato in un nuovo articolo della futura legge

Lo sconto in fattura sparisce ma poi risorge. Parliamo naturalmente dello sconto in fattura immediato che era stato introdotto dall’articolo 10 del Decreto Crescita. Dopo alcuni mesi di dure contestazioni era stato eliminato dal Senato nel disegno di legge Bilancio 2020. E’ cosi riportavamo nel testo finale bollinato approvato dalla Camera alta (vedi news). Poi, il “dramma” nel passaggio dal Senato alla Camera. E’ tutto successo nel giro di un paio di giorni che hanno visto fremere gli operatori del settore, sia quelli contro (la maggioranza, pronta ad alzare gli scudi gridando al tradimento) che quelli a favore, speranzosi in una manina favorevole, tutti insieme lanciati su sms e whatsapp. Ad alimentare il fuoco ci ha pensato la benzina (in senso metaforico) di un paio di notiziari fiscali che davano conto dell’abrogazione dei commi 2, 3 e 3-ter dell’articolo 10 ma non del fondamentale comma 1. E il comma 1, che fine aveva fatto? Tutti a cercarlo fino a quando non è emerso sul sito ufficiale della Camera sotto un’altra veste e un altro numero di comma: il comma 70.

In effetti lo sconto in fattura non viene abolito ma, come ben noto, rimodulato e ricollocato “unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello” ex DM 26 giugno 2015 “per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro”. Immutato il meccanismo così come lo abbiamo conosciuto in questi mesi. Una formulazione che tutto sommato accontenta tutti, le multiutility ansiose di lanciarsi sul grande e promettente mercato dei condomini (e tutto sommato stufe di trattare ordini da 6-8 mila euro di media nel caso degli infissi) e gli artigiani e le piccole e medie aziende che potranno continuare ad affrontare il largo mercato delle ristrutturazioni delle singole unità immobiliari.

Dopo qualche ora di panico emergeva la spiegazione della sparizione del comma 1 dell’articolo 10. Nel passaggio l’ufficio legale della Camera si è reso conto di alcune incoerenze nel testo del ddl Bilancio AS 1586. Il comma 1 era trattato in due commi diversi. Così si è posto rimedio all’incoerenza. Nella generale revisione dell’AS 1586 al momento del passaggio alla Camera sono cambiati anche i numeri dei commi che trattano l’ecobonus, il bonus casa, il bonus mobili e il bonus facciate che riportiamo qui sotto.

Clicca qui per raffrontare i contenuti dell’articolo 10 del Decreto Crescita e con quanto disposto dal ddl Bilancio 2020 in merito allo sconto in fattura.

N. 2305
CAMERA DEI DEPUTATI —DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 dicembre 2019 (v. stampato Senato n. 1586)

SCONTO IN FATTURA OLTRE 200 MILA EURO
70. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
« 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione
dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».

PROROGA ECOBONUS, BONUS CASA, BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;
3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell’anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell’anno 2020 »;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;
2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti:
« 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sostituite
dalle seguenti: « nel 2020 ».

ABROGAZIONE ARTICOLO 10, COMMI 2, 3 e 3-ter
176. All’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.

BONUS FACCIATE
219. Per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di
euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Disegno di legge del Bilancoio 2020 all'esame della Camera