Serramenti motorizzati. Serve la qualifica DM 37/08 Impianti?

La qualifica richiesta dal DM 37/2008 per gli impianti elettrici negli edifici non si applica alle istallazioni delle sole automazioni per porte, finestre, portoni, cancelli, tende

Il tema della eventuale necessità della qualifica secondo il DM 37/08 per installare serramenti motorizzati ha suscitato un vivo interesse tra i lettori. Ricordiamo che il DM 37/08 regola gli impianti elettrici, le procedure e le qualifiche del personale autorizzato a operare su di essi. L’opinione dell’esperto di chiusure manuali e motorizzate arch. Mario Sanvito è netta al proposito: non occorre la qualifica ex DM 37/2008 se non si esegue un impianto ma un semplice allacciamento dell’automatismo alla rete. Ricordiamo che i serramenti motorizzati già rispondono al Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla Direttiva Macchine. Ma seguiamo per filo e per segno la vicenda leggendo la domanda di un serramentista e la risposta dell’esperto.

Dopo l’articolo sulle Tapparelle motorizzate a cura dell’ing. Antonio Abbiati ci ha scritto in merito il serramentista Andrea Barbieri. A lui risponde l’arch. Mario Sanvito, attualmente responsabile tecnico-normativo di Acmi, l’associazione delle chiusure tecniche. Sanvito svolge un’intensa attività normativa a livello nazionale ed europeo. E’ membro del GL13 di UNI (Chiusure tecniche manuali e motorizzate) nonché relatore del progetto UNI allo studio che tratta compiti e responsabilità delle attività di posa e manutenzione di chiusure manuale e motorizzate.
E’ altresì membro del Gruppo di Lavoro UNI/GL12 (Serramenti) ed è esperto UNI delegato del CEN TC 33 (Serramenti, Facciate, Chiusure…) WG5 Chiusure industriali, commerciali, cancelli, barriere (manuali e motorizzate) proposto da Acmi.
Tutti i pareri e le considerazioni qui espressi dall’arch. Mario Sanvito tengono ampiamente conto dei concetti definiti all’interno del GL13 nell’ambito dell’elaborazione del sopra citato progetto di norma. (EB)


Qualifica DM 37/2008 e i serramenti motorizzati

Domanda: Mi è stato segnalato l’articolo 1 del DM 37/2008 che afferma:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
ecc

Con tutte le conseguenze del caso. Sembrerebbe che per installare automazioni per porte, cancelli, barriere e poi simili serrande, tapparelle, tende, lucernari, EFC ecc sia necessaria la qualificazione dell’operatore secondo DM 37/2008 ecc.
Lei che ne pensa? che cosa significa impianti per automazione?
Grazie
Andrea Barbieri


La risposta dell’arch. Mario Sanvito

Mario Sanvito
Mario Sanvito, esperto normatore

Impianto

Premettiamo che il termine impianto si riferisce a linee elettriche, dispositivi, ecc. di quello che è un impianto fisso di adduzione dell’energia elettrica.
Esattamente come quello che abbiamo in casa per alimentare ad esempio la lavatrice, fino alla presa nella quale inseriremo la spina della lavatrice (che è una macchina).
Sappiamo che nel gergo alcuni operatori definiscono, sbagliando, ” impianto” un serramento o una chiusura motorizzati, che assumono a seconda del tipo le dizioni: porta, chiusura, serranda, portone, tapparella, tenda, ecc.
Chiarito che l’impianto elettrico si ferma alla presa (o collegamento di altro tipo), tutto quello che viene a valle è una macchina (porte, chiusure, ecc. motorizzate).

Automazione

Il secondo punto da chiarire è il termine “automazione“.
La definizione di automazione o meglio “controllo automatico” è data nelle EN 12453. Essa si riferisce ai dispositivi di sicurezza del bordo di chiusura principale delle ante ( e non ad altri dispositivi di sicurezza necessari per prevenire altri rischi)

Questi dispositivi sono definiti, al punto 5.1.3 della norma predetta,

(tipo)  E : dispositivi di protezione sensibili per il rilevamento della presenza, progettato e installato in modo che una persona non può essere toccata da un’anta in movimento, quando provata come descritto in Allegato D.4 , questo dispositivo deve soddisfare 5.2.1.7 .

Porte motorizzate

Pertanto la dizione porte automatiche significa in realtà porte motorizzate, dotate di dispositivo di sicurezza, tipo E, con controllo automatico (in certi casi è ammesso anche il tipo D ).
Anche quì il termine gergale “automazione” viene usato per indicare l’insieme dei dispositivi di sicurezza, il motore e gli altri dispositivi della macchina.

Chi installa questi dispositivi sui serramenti predetti, siano essi nuovi o modificando un serramento manuale od anche motorizzato, preesistente, (modifica sostanziale come definita da 2006/42), diventa fabbricante secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Direttiva recepita in Italia con decreto legislativo 17/2010, pertanto legge.
Sono previste sanzioni civili e penali per i trasgressori che mettono in pericolo la vita delle persone, rafforzate per gli ambienti di lavoro.

Il fabbricante deve assolvere i compiti che la legge predetta prescrive (seguendo le norme europee, e pertanto italiane, EN 13241, 12604 e 12453) ed apporre la marcatura CE con i relativi documenti.

In conclusione, chi fa cosa

Conclusione:

Chi rende motorizzato un serramento deve rispondere al D.Lgs. 17/2010 e norme europee applicabili ai serramenti e chiusure motorizzati. Non deve rispondere al DM 37/08 .

Ma chi realizza l’impianto elettrico fisso di alimentazione fino alla “presa” deve rispondere al DM 37/08.

E chi realizza entrambe le attività, risponde al DM 37/08 per l’impianto ed alla Direttiva macchine per la chiusura motorizzata.

Chi invece fornisce i “componenti di sicurezza”, motori , ecc. deve indicare a quali norme rispondono e le prove che ha eseguito, se richiesto dalla norma deve marcare CE il componente.

L’uso di un dispositivo di sicurezza marcato CE è condizione necessaria, ma non sufficiente per la successiva marcatura CE della chiusura. Compresi i componenti in vendita nella grande distribuzione alla quale si rivolgono molti artigiani che eseguono installazioni, modifiche o manutenzione delle chiusure.

Chi dice cose diverse si assume le sue responsabilità per quello che dichiara.

Arch. Mario Sanvito, Qualcos, [email protected]

Immagine in alto: una porta motorizzata Topp

a cura di EB