Normativa

Serre bioclimatiche: regole di progetto e normative

Quali le regole per le serre bioclimatiche? Quali le normative per queste strutture in grado di assicurare risparmio energetico e maggior comfort alle famiglie ma non sempre amate dalle amministrazioni pubbliche

Quali le regole di progetto per le serre bioclimatiche? Strutture in grado di assicurare risparmio energetico e comfort alle famiglie non sempre sono state amate dalle amministrazioni pubbliche. L’accusa numero è l’aumento di volumetria che esse procurerebbero all’unità immobiliare cui sono integrate o addossate. La seconda accusa è la mancanza di un progetto e di procedure autorizzative. Bene fa Enea, comunicando la sua sperimentazione sulla serra alla “Scuola delle Energie” (vedi news) a richiamare i principi progettuali e costruttivi delle serre bioclimatiche e i regolamenti regionali principali che le rendono possibili. Ricordiamo anche che Enea assicura che “per questo tipo di intervento è possibile usufruire dell’ecobonus con percentuali di detrazioni fiscali fino al 65% sui costi di realizzazione della serra”. Affermazione che però ci lascia stupiti visto che l’ecobonus riguarda la sostituzione o la ristrutturazione di componenti, mentre quasi sempre le serre sono opere di nuova costruzione.

Questa affermazione è stata corretta dallo stesso Enea qualche giorno più tardi. Vedi news

Che cosa sono le serre bioclimatiche

Enea spiega che le serre bioclimatiche (dette anche “serre solari” o “captanti”) sono spazi realizzati in vetro oppure con materiali plastici trasparenti integrate o addossate a un edificio, utili a raccogliere e conservare la luce e il calore del Sole. La loro realizzazione permette di aumentare lo spazio abitabile di un immobile che non viene computato nel calcolo dei volumi abitativi, purché le serre bioclimatiche rispettino le normative comunali e/o regionali.
Per essere considerate tali, le serre bioclimatiche devono soddisfare una serie di requisiti, spesso variabili da comune a comune, in particolare:
-la serra non deve essere riscaldata dal sistema di climatizzazione dell’edificio/casa da cui è supportata; deve essere orientata nell’arco tra sud-est e sud-ovest;
-la superficie vetrata deve prevalere, con un rapporto tra superficie vetrata e superficie totale di almeno il 70%;
-dimostri, attraverso calcoli energetici fatti da un progettista, la sua funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità non inferiore al 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
-deve essere apribile per una superficie pari ad almeno un terzo dell’involucro solare e dotata di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, in modo da ridurre almeno del 70% l’irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
-il volume lordo della serra non può generalmente superare il 10% del volume riscaldato dell’edificio (variabile, tuttavia, fino al 20%);
-deve essere dotata di sistemi di ombreggiamento estivi e finestre apribili per consentire la ventilazione naturale nei periodi estivo/invernale;
-la destinazione funzionale non deve determinare la nascita di una nuova stanza a causa della presenza continua di persone (in pratica non deve essere legalmente stabilito come luogo di vita e/o di lavoro); deve garantire un guadagno energetico durante la stagione invernale di almeno il 20% rispetto alla soluzione priva di energia solare (variabile tra il 5% e il 25%).

Quali le normative per le serre bioclimatiche

A livello regionale, ribadisce Enea, le serre bioclimatiche sono state riconosciute come valide strategie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e pertanto sono stati definiti i parametri descrittivi e di calcolo. Tra le prime regioni ad integrare il sistema serra nella legislazione regionale sono state:

Umbria: la L.R. 20 dicembre 2000 n. 38 “Riduzioni nel calcolo dei parametri di pianificazione urbana per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici”, definisce per la prima volta le serre solari non riscaldate con funzione di raccolta solare come volumi espressamente finalizzati all’ottenimento del comfort ambientale e al risparmio energetico attraverso il miglioramento dell’isolamento e la raccolta diretta di energia solare.
Lombardia: la delibera n. X / 1216 del 10 gennaio 2014, ha approvato un documento denominato “Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica di serre e portici, ai fini del loro confronto con i volumi tecnici”, cui fa riferimento L.R. 21 dicembre 2004 n. 39.
Lazio: il L.R. 27 maggio 2008 n. 6 determina la deduzione dei volumi urbani di serre solari costruite sia in aderenza che adiacenti con una superficie non superiore al 30% della superficie dell’unità abitativa costruita.
Toscana: L.R. 24 luglio 2018 n. 39 / R decreta la detrazione dal calcolo del BS (superficie costruibile) e del CS (superficie coperta) della serra solare (incluso, tuttavia, nel calcolo dell’AS (superficie accessoria), definito come “un elemento di bioclimatica architettura finalizzata all’introduzione della radiazione solare a supporto del riscaldamento dell’edificio o dell’unità immobiliare nella stagione invernale ”.

La legislazione regionale include:
Legge regionale della Regione Piemonte, 28 maggio 2007, n. 13
Regione Veneto – allegato A, del D.G.R. n. 1781, art. 1, dell’8 novembre 2011
La Legge della Regione Veneto n. 13/2011
Regione Friuli Venezia Giulia L. R. 11/11/2009, n. 19, art. 37
Regione Emilia Romagna L.R. 23/12/2004 n. 26, modificato da L.R. del 22/12/2011 n. 21.
Regione Puglia, Legge Regionale, n. 13, “Standard per una vita sostenibile”.

In ogni caso caso invitiamo a verificare, comune per comune, anche l’esistenza di regolamenti edilizi comunali che potrebbero essere anche più restrittivi della specifica legislazione regionale.

Immagine: serra bioclimatica addossata doc. Sunroom

a cura di Ennio Braicovich