Normativa

Sostituzione dei serramenti e relazione tecnica. Regione Lombardia indica come si fa

Le prescrizioni contenute nell’Allegato al Decreto di Aggiornamento delle disposizioni sull’efficienza energetica. Sottolineata l’esigenza di marcatura CE sui serramenti

Finalmente più chiarezza per chi lavora in Lombardia e opera nell’ambito della “mera sostituzione dei serramenti”.  Parliamo della Relazione tecnica richiesta prescritta dai Decreti ministeriali del 26 giugno e recepita subito dai Decreti regionali sull’efficienza energetica in edilizia.

Con l’aggiornamento delle disposizioni regionali di inizio gennaio (vedi news) le cose sono più chiare per i tanti che lavorano in Lombardia nell’ambito della sostituzione dei serramenti, incasellata come attività di riqualificazione energetica. Le prescrizioni regionali sono contenute al punto 8.2 dell’«Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti n. 6480/2015 e n. 224/2016», versione di fine gennaio (errata corrige, qui allegata).

Che cosa dovrà fare allora il produttore o il rivenditore in caso di “intervento di mera sostituzione dei serramenti”?

Se l’intervento prevede la presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmittanza solare totale (ovvero ≤ 0,35), la Relazione tecnica potrà essere sostituita da una dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori che attesta la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE sui nuovi serramenti redatta dal Fabbricante. La documentazione che in pratica è la Dichiarazione di Prestazione o DoP, deve “obbligatoriamente“ riportare la trasmittanza termica e la permeabilità all’aria, includendo anche il valore del fattore di trasmissione solare totale.

Se vi è presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite.

E qualora l’intervento di “mera sostituzione di serramenti” non contempli chiusure oscuranti o parti trasparenti con fattore di fattore di trasmittanza solare totale ≤ 0,35? Occorrerà la Relazione tecnica in forma semplificata limitandosi a dichiarare:

– la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;

– il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura;

– la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;

– il soddisfacimento della verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale.

Qui il Decreto non lo dice ma è il tecnico abilitato a dover firmare la Relazione tecnica in quanto l’unico caso in deroga – per la dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori – è quello citato poco sopra della sostituzione dei vecchi serramenti “in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmittanza solare totale”.

Di fatto Regione Lombardia, dopo tanto dibattito, si è allineata alle indicazioni ministeriali contenute nelle FAQ, strumento atipico ma alla fine pratico ai fini dell’interpretazione dei Decreti ministeriali sull’efficienza energetica del 26 giugno 2015 (vedi news).

Giusto un anno fa queste pagine (vedi news) furono animate da un fortissimo dibattito eco della protesta di produttori, rivenditori,  esperti (e della redazione, vedi news) giustamente preoccupati da un nuovo onere burocratico che eccedeva le loro competenze e dalle extra spese per il tecnico abilitato richiesto per la redazione del documento. Anche nel caso di sostituzione di un singolo serramento, e pure nel caso di pura manutenzione ordinaria, come avevano precisato i tecnici di Regione Lombardia giustificandosi con il testo di legge (vedi news).

Le legittime proteste di lettori e di esponenti delle Associazioni hanno fatto sì che il dibattito si trasferisse in sede di Comitato Termotecnico di UNI, venisse trasformato in richieste di FAQ al MISE-Ministero dello Sviluppo economico. Le FAQ sono giunte, come ogni buon decreto che fa venire il mal di pancia il 1° agosto 2016 (vedi news).

L'occasione è perfetta per smentire quanti in Lombardia vanno dicendo che per ottenere le detrazioni fiscali del 65% in caso di sostituzione dei vecchi serramenti basta rispettare i valori nazionali di trasmittanza termica degli infissi, ben più alti ora di quelli in vigore in Regione Lombardia dal 1° gennaio 2017 (vedi news). Non è così. In materia energetica comandano ancora le Regioni.

(eb)