Articolo 10 e sconto in fattura. Ecco la pronuncia dell’Antitrust

Ecco in allegato la Segnalazione S3712 dell'AGCM che boccia per la seconda volta l'articolo 10

Sull’ articolo 10 si pronuncia nuovamente l’Antitrust con la segnalazione n. S3712 ai presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri con una segnalazione che giunge in tempo perché il Parlamento ne prenda atto al momento di varare la legge di Bilancio 2020. Questo su istanza di Italia Solare che aveva denunciato gli elementi fortemente distorsivi della concorrenza che l’ articolo 10 introduce a favore dei grandi gruppi molto capaci sia finanziariamente che fiscalmente (come, ad esempio, grandi acquirenti di energia, gravata di IVA, ma non solo).. Esattamente come sta succedendo nel mondo del serramento.

Ecco in allegato la segnalazione dell’Antitrust da cui estraiamo qualche passaggio particolarmente significativo. Va evidenziato come l’AGCM non è contro il “vantaggio immediato” per i consumatori dato dall’applicazione dello sconto in fattura. Tuttavia il legislatore dovrà modificare la norma primaria (ovvero l’articolo 10).


Estratto dalla segnalazione segnalazione n. S3712

…in ragione della possibilità di compensare fiscalmente il credito acquisito senza limiti, la cessione del credito d’imposta si traduce nei fatti in un vantaggio competitivo differenziale in favore delle imprese di maggiore dimensione e/o grandi trader di energia. Esse, infatti, oltre a disporre di una ampia liquidità come pure di una rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e/o di imporre il timing dei pagamenti ai propri fornitori per colmare i gap di liquidità connessi con l’acquisizione dei crediti, sono anche strutturalmente favorite nella possibilità di recuperare il credito in compensazione fiscale in ragione del fatto che sono tipicamente grandi debitrici fiscali Diversamente, le imprese attualmente protagoniste dell’offerta dei servizi di installazione di pannelli fotovoltaici sono imprese di piccola dimensione, che strutturalmente si trovano in credito d’imposta, in ragione del regime IVA differenziato per l’acquisto dei macchinari e la fornitura dei servizi. Lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione è per queste ultime di difficile, se non di impossibile, utilizzo.
In tal modo, il corpus normativo delineato — favorendo i soli operatori economici di grandi dimensioni nuovi entranti sul mercato, tipicamente le multiutilities, in danno delle piccole e medie imprese — appare idoneo a introdurre ingiustificati meccanismi di alterazione della struttura dell’offerta in senso concentrativo, senza che, per le caratteristiche dei servizi offerti e della natura dei costi sottesi, vi sia evidenza di vantaggi per i consumatori finali.

In conclusione, l’Autorità ritiene che l’intero corpus normativo come sopra illustrato (norma primaria e Provvedimento attuativo) possa generare un’indebita distorsione nell’offerta dei servizi di installazione di impianti fotovoltaici, con evidenti ricadute negative in danno dei consumatori che vedrebbero significativamente ridotta la loro libertà di scelta.

Tanto premesso, l’Autorità auspica che gli organi in indirizzo vogliano tenere in debita considerazione le considerazioni formulate. In particolare, pur preservando lo strumento della cessione del credito quale misura utilmente volta a incentivare i diversi interventi in materia di efficientamento energetico mediante l’acquisizione di immediati vantaggi per il consumatore, occorre che essi provvedano a vagliare opportune modifiche alle concrete modalità di recupero dei crediti acquisiti da parte dei cessionari che siano neutrali rispetto alle diverse caratteristiche delle imprese coinvolte, ad esempio, riguardo al caso di specie, prevedendo espressamente, in sede di modifica della norma primaria, l’impossibilità di una compensazione fiscale del credito ceduto senza alcun limite.


 

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

La Segnalazione S3712 dell'AGCM