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Articolo 10: le ultime modifiche alla Camera

Le ultime modifiche all'articolo 10 prima che diventasse comma del DL Crescita approvato alla Camera. Ora passa al Senato che lo deve approvare entro il 29 giugno, pena la decadenza

Approvato il DL Crescita (vedi news)  passa anche l’ articolo 10 che ne diventa comma visto il decreto legge è stato trasformato in un unico articolo sul quale il Governo aveva posto la fiducia.

Ma quali le ultime modifiche ha subito l’ ex articolo 10? Ce le evidenzia un corposo documento preparato ieri pomeriggio dal Dipartimento Finanze della Camera prima che diventasse comma 10 dell’articolo unico del DL Crescita. Qui di seguito la scheda di lettura relativa ai commi dell’ articolo 10 concernenti l’ecobonus.


Articolo 10
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

L’articolo 10, modificato in sede referente, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Per effetto delle modifiche apportate in Commissione, i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Nella medesima sede referente, analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.

Il comma 1 inserisce il nuovo comma 3.1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

In particolare, il comma introdotto stabilisce che il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità, ovvero senza l’applicazione del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) pari a 700.000 euro, né del limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L’ultimo periodo, inserito in sede referente, prevede inoltre che il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Il comma, infine, esclude inogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.

Durante l’esame in sede referente è stato inoltre introdotto il comma 3- ter, che consente ai beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dei predetti interventi; tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ai propri fornitori, con l’esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Come per gli altri interventi disciplinati dalle norme in esame, è esclusa la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.

Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dall’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 al 65 per cento) delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
-la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
– il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
-l’installazione di pannelli solari;
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Gli interventi soggetti all’ articolo 10

Per la maggior parte degli interventi richiamati la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.)
– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per le spese per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per una ricognizione completa della disciplina si consiglia la guida fiscale: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, realizzata dalla Agenzia delle Entrate.

Compensazione del credito di imposta previsto dall’ articolo 10

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, in materia di compensazione, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.