Economia

I Costi massimi per i bonus edilizi nel Decreto Prezzi

In circolazione, vedi allegato, il Decreto Prezzi firmato Cingolani che all’allegato A contiene i costi massimi al netto di IVA, posa e prestazioni professionali per serramenti e schermature solari per Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Facciate

Veloce come il vento il Decreto Prezzi con i nuovi costi massimi, firmato ieri dal ministro  Cingolani, ha cominciato a circolare nel pomeriggio nella stoica ma vidimata veste ministeriale. La trovate qui  sotto in allegato.

Decreto prezzi: costi massimi specifici

Si tratta di un testo di otto pagine e 5 articoli completati dall’importante Allegato A intitolato Costi massimi specifici. La Tabella dell’Allegato  A contiene quattordici tipi di intervento e la spesa massima specifica ammissibile per ognuno di essi. In copertina, trovate un estratto dei costi massimi per serramenti e schermature solari e chiusure oscuranti

Tutti a verificare ovviamente se i costi in esso contenuti sono veramente superiori del 20% rispetto a quelli dell’Allegato I del DM 6 agosto 2020. E soprattutto se i costi esposti sono al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. Come affermava il comunicato ministeriale.

Atteso per il 9 febbraio il decreto prezzi ha vissuto sei giorni di passione tra ministri arroccati sulla bozza fatta circolare (con prezzi tutto incluso, vedi news) e federazioni ed associazioni delle costruzioni tutte intente far escludere IVA, posa, oneri professionali. Si è trattato di un braccio di ferro tesissimo che alla fine si è risolto condensato in due righe, importantissime per tutta l’edilizia:

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Alla fine Governo e MITE hanno convenuto che sia “opportuno che i costi massimi agevolabili per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici siano definiti in coerenza con gli attuali massimali specifici di costo dell’Allegato I e tengano conto dell’aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell’andamento del mercato”.

Dove si applica il Decreto Prezzi

Il provvedimento si applica (vedi articolo 2) ai beni individuati dall’Allegato A per la realizzazione degli interventi di Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa e  Bonus Facciate ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese. E questo sia nel caso di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione cessione o sconto in fattura.

Altra precisazione: il DM si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Decreto prezzi: entrata in vigore

Il decreto, ”di cui l’Allegato A costituisce parte integrante”, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Come afferma il comma 2 dell’articolo 5. Quindi, attenzione alla data di pubblicazione che potrebbe avvenire domani o dopodomani.

Aggiornamento costi massimi

Sempre all’articolo 5 è contenuta una disposizione che tutti consideriamo importante e riguarda l’aggiornamento dei costi massimi. Essa afferma:

“Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato”.

Punto saliente

E’ l’articolo 4, stupendo condensato di linguaggio giuridico intortigliato in grado di sfuggire anche ai pensatori più sottili. Esso contiene, come da titolo, le Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”.

Di fatto riscrive totalmente il punto 13 Limiti delle agevolazioni, al Punto 13.1, dell’Allegato A del DM 6 agosto 2022. E vi aggiunge alle precedenti lettere a, b e c, la nuova lettera d). Questa dice che il nuovo Allegato I è sostituito dal seguente:

“ ALLEGATO I

Costi massimi specifici

I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all’articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo, del Decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.”.

Allegato I o Allegato A?

Avrà pari il lettore cercare nel Decreto Prezzi un nuovo Allegato I ma non lo troverà. C’è solamente l’Allegato A con i nuovi prezzi. Niente paura. Tutto tornerà più chiaro e coerente quando il nuovo punto 13.1 apparirà nel testo coordinato del DM 6 agosto. Così spiega l’esperto ing. Giovanni Tisi che ringraziamo per la delucidazione. Se la coerenza giuridica vince, il comune mortale rimane stupito di fronte alla trasmutazione quasi alchemica di un Allegato I che diventa all’improvviso Allegato A e che per un DM dell’agosto 2020 si chiamerà ancora Allegato I!

E ora non ci resta che attendere la pubblicazione del Decreto Prezzi in Gazzetta. Qui sotto in allegato. Chiusa la partita Costi massimi ora resta quella altrettanto dura della Cessione dei crediti che tutto il mondo dell’edilizia reclama dover andare la prima e unica cessione come da articolo 28 del Sostegni ter.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Decreto Costi Massimi ammissibili per bonus edilizi