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Decreto Requisiti Minimi: il nuovo quadro normativo dal 3 giugno

Il nuovo provvedimento ridefinisce criteri, requisiti minimi e modalità di verifica su involucro edilizio e impianti. L’obiettivo è allineare il sistema nazionale alle più recenti evoluzioni tecniche e alle direttive europee, rafforzando la qualità complessiva del patrimonio immobiliare

Con il DM 28 ottobre 2025-Decreto Requisiti Minimi, in vigore dal 3 giugno, si aggiornano in modo strutturato le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, valorizzando ponti termici, superfici lorde ed edificio di riferimento.

Il decreto rappresenta un aggiornamento, sostituendo il precedente quadro normativo definito dal DM 26 giugno 2015, rafforza il focus su efficienza energetica, qualità del comfort e sostenibilità.

Il nuovo provvedimento ridefinisce criteri, requisiti minimi e modalità di verifica su involucro edilizio e impianti. L’obiettivo è allineare il sistema nazionale alle più recenti evoluzioni tecniche e alle direttive europee, rafforzando la qualità complessiva del patrimonio immobiliare.

Tra gli aspetti centrali del decreto rientra l’aggiornamento dei parametri di calcolo della prestazione energetica, con un maggiore livello di dettaglio nella valutazione dei fabbisogni e delle dispersioni. In particolare, acquisiscono maggiore rilevanza i ponti termici, le superfici lorde come riferimento di calcolo e la definizione dell’edificio di riferimento.

Il Decreto Requisiti Minimi introduce inoltre prescrizioni trasversali valide per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica e ampliamenti, mantenendo la distinzione tra ristrutturazioni di primo e secondo livello.

Oltre alla revisione dei parametri dell’edificio di riferimento con l’introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici, sul piano operativo emergono altre novità rilevanti, come l’aggiornamento delle verifiche di trasmittanza per gli interventi di secondo livello e il rafforzamento dei requisiti legati al benessere termo-igrometrico e alla qualità dell’aria indoor. In particolare, per le strutture opache verso l’esterno viene richiesta la verifica del rischio muffe e delle condensazioni interstiziali, con maggiore attenzione alle discontinuità costruttive.

Un ulteriore elemento riguarda l’obbligo di sistemi di automazione e controllo (BACS) almeno di classe B negli edifici non residenziali, anche in caso di interventi di riqualificazione o ristrutturazione, insieme all’integrazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Dal 3 giugno il calcolo della prestazione energetica si fonda sulle nuove metodologie e verifiche d’involucro, la distinzione tra le tipologie di intervento è più netta, le trasmittanze, il controllo dei ponti termici e i requisiti impiantistici sono più stringenti, incidendo di conseguenza direttamente sulla determinazione della classe energetica risultante dagli Attestati di Prestazione Energetica redatti dopo l’entrata in vigore del Decreto Requisiti Minimi. Tuttavia, il passaggio a un APE operativamente nuovo non scatta in automatico in assenza di nuove disposizioni nazionali.