Il manutentore di porte tagliafuoco e il Decreto Controlli

L’ing. Gianrico Delfino, responsabile tagliafuoco di Acmi, interviene con alcune riflessioni sul ruolo del manutentore alla luce dell’imminente entrata in pieno vigore del Decreto Controlli. I rischi del nuovo sistema. Il tecnico non deve solo saper usare le mani…Le foto a corredo dell’articolo, a cura dell’autore, mostrano l’attuale insoddisfacente livello di attenzione nei confronti di elementi destinati a salvare la vita delle persone.

Gianrico Delfino
Gianrico Delfino

Il Decreto Controlli (DM 1 settembre 2021 e s.m.) impone che, a partire del 26 settembre 2023, il tecnico manutentore di porte tagliafuoco sia qualificato dai Vigili del Fuoco.

Tale qualifica si otterrà con il superamento, da parte del candidato, di una prova scritta, una prova pratica e di una prova orale.  Quest’ultima sarà utile “per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite”.

Le competenze del manutentore di porte tagliafuoco

Ma, quali competenze deve avere un buon manutentore di porte tagliafuoco? Sicuramente deve conoscere il prodotto e le principali normative, saper materialmente eseguire le operazioni e compilare la documentazione richiesta.

Ma il compito più impegnativo e delicato dell’attività del manutentore di porte tagliafuoco è verificare, sia in fase di presa in carico, sia in fase di controllo periodico, se la porta ha perso le caratteristiche di resistenza al fuoco a seguito, ad esempio, di una posa non eseguita correttamente o per interventi successivi che abbiano compromesso la prestazione antincendio. In questa fase il manutentore deve avere la capacità e l’autorevolezza per prescrivere gli interventi da fare o l’eventuale sostituzione.

Come dice la norma UNI 11473-1…

Che questo sia il compito principale del manutentore di porte tagliafuoco è, peraltro, ben riportato sulla norma UNI 11473-1. Qui si afferma, parlando delle porte che hanno perso la prestazione di resistenza al fuoco, “Il manutentore deve comunicare al titolare dell’attività le azioni previste per ripristinarne la funzionalità o la necessità della sostituzione”.

Ancora dalla norma UNI 11473-1 si possono ricavare i compiti spettanti al manutentore di porte tagliafuoco, all’atto della presa in carico. Egli dovrà verificare:

  • che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alle disposizioni contenute nel libretto di installazione del produttore
  • l’integrità e la tenuta dei sistemi di fissaggio, la stabilità della porta nel suo complesso
  •  l’integrità di ante, pannelli, guarnizioni, vetrazioni, telai e guide ed eventuali modifiche e aggiunte non previste dal produttore
  • ………………

Prima del manutentore di porte tagliafuoco, che succede?

Spesso sfugge l’ovvia considerazione che prima di ogni intervento del manutentore c’è stata una posa (da verificare se eseguita correttamente) e un uso anche intenso della porta che può aver portato ad un rapido degrado.

L’esperienza fatta attraverso oltre 300 esami di certificazione mi ha insegnato che difficilmente il tecnico si dimostra impreparato nella parte strettamente tecnica/manuale, mentre spesso si dimostra impreparato nel valutare la correttezza degli interventi possibili su una porta tagliafuoco.

I rischi di questa procedura

Il rischio, che ho già individuato in qualche corso di formazione e avvertito in qualche discussione sull’argomento, è che qualche tecnico, soprattutto proveniente dalla manutenzione generale antincendio o dalla manutenzione generica, si studi rapidamente la parte generale in modo da superare il test scritto, impari quelle poche semplici operazioni manuali (regolare le viti di un chiudiporta, lubrificare lo scrocco, estrarre i perni di una cerniera a molla….) e si qualifichi quindi come manutentore.

Quindi io credo che il tecnico dovrà dimostrare non solo di saper usare le mani (condizione necessaria ma non sufficiente), ma saper anche valutare tutti gli aspetti sopra esposti. Altrimenti il passo indietro rispetto all’attuale certificazione di parte terza secondo UNI 11473-3 sarà inevitabile.

E la certificazione sotto Accredia?

A proposito di certificazione di parte terza (ente notificato da Accredia). Ricordo che questa rimane l’unica modalità di qualificazione degli installatori, visto che il Decreto Controlli si occupa solo di manutenzione e non di posa. Quindi è auspicabile che continui l’attività di formazione e certificazione in accordo a questa normativa.

Ing. Gianrico Delfino, Acmi

 

a cura di EB