Normativa

Iva agevolata per ringhiere, parapetti, tettoie se beni finiti

Risposta dell’Agenzia delle Entrate quando ringhiere, recinzioni, tettoie per balconi e terrazze sono installati in edifici “Tupini” o rurali o in edifici soggetti a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica

Iva agevolata del 4% o del 10% per ringhiere, parapetti, tettoie, recinzioni venduti come beni finiti rispettivamente in edifici soggetti dalla legge Tupini o rurali o nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

Lo scrive l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello di un’azienda attiva nel commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile e che ha intenzione di svolgere l’attività di commercio al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a imprese specializzate. Questa operazione avverrebbe con vendita del prodotto finito con posa in opera tutto completo e fatturando l’intero importo al cliente. Mentre le imprese specializzate che svolgono l’attività di posa in opera emetterebbero fattura nei confronti della società.

La domanda all’Agenzia è se alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è dunque applicabile l’ Iva agevolata e precisamente:
– l’aliquota IVA del 4 per cento quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;
– l’aliquota IVA del 10 per cento quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati.

La risposta dell’Agenzia è: “si ritiene che i beni oggetto della presente istanza (i.e. ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio) possano rientrare nella categoria dei “beni finiti” e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di prassi e, dunque, mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” (risoluzione n. 39 del 1996 citata), senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto”.

Quindi ringhiere, parapetti, tettoie, recinzioni godono dell’ IVA agevolata del 4% o del 10% a seconda dei casi.

La stessa Agenzia precisa il quadro di legge retrostante.
IVA 4%. Sono soggette all’aliquota IVA del 4 per cento le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) …”. Questo è il quadro della legge Tupini (in sintesi abitazioni non di lusso).
Iva al 10%. Il n. 127-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alla cessione dei “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies)” e il n. 127-terdecies) prevede la stessa aliquota per le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.

Foto: doc. Compas

a cura di Ennio Braicovich