Porte interne tagliafuoco in acciaio: marcatura CE obbligatoria dal 13 ottobre?

Potrebbe essere possibile sulla base della pubblicazione dell’EAD in Gazzetta Ufficiale europea e del decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2017

La pubblicazione della notizia (news) dell’EAD-Documento di valutazione europea in GUUE-Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ai fini della marcatura CE delle porte interne tagliafuoco e/o tagliafumo in acciaio comincia a suscitare degli echi.

A segnalare un aspetto molto rilevante di questo nuovo sviluppo è l’ing. Giampaolo Panza, normatore ed esperto in sicurezza antincendio e in particolare in chiusure tagliafuoco, ed è la possibile obbligatorietà della marcatura CE per le porte interne tagliafuoco e/o tagliafumo in acciaio a partire dalla data di pubblicazione dell’EAD in GUUE ovvero dal 13 ottobre scorso.

Questo alla luce dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”, qui allegato. In particolare l’esperto segnala i due commi 1 e 4 che riportiamo qui di seguito.

Art. 3.

Prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco

1-I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l’uso conforme all’impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto.

e

4.Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l’impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell’interno 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell’art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell’Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell’impiego entro la data di scadenza dell’omologazione stessa.

Ora, afferma l’ing. Panza, “considerando che l’EAD sopra citato è una specificazione tecnica di prodotto, che la marcatura CE è possibile, e che per l’EAD  non è previsto alcun periodo di coesistenza, l’interpretazione letterale del disposto del decreto porta ad affermare che in Italia le porte pedonali interne in acciaio resistenti al fuoco devono essere marcate CE (con ETA secondo l’EAD richiamato), già fin d’ora”.

Siamo di fronte a uno scenario imprevisto per il settore del tagliafuoco fino a pochi giorni fa. Ed è di un certo rilievo in quanto le porte tagliafuoco commercializzate in Italia sono al 90% porte interne in acciaio.

Da qui la considerazione finale dell’esperto: “E’ auspicabile un chiarimento formale da parte ministeriale”. Impossibile non essere d’accordo.

(eb)

Documenti Allegati

Decreto-Ministero-Interno-16-febbraio-2017.pdf