Normativa

Porte sulle vie di fuga. Quali le regole?

Dopo l’incidente alla Scuola Rodari di Bernareggio profonda emozione nel settore ma anche dovute riflessioni

Riflettori puntati sulle porte sulle vie di fuga. Un’attenzione più che doverosa dopo l’incidente occorso settimana scorsa alla Scuola per l’Infanzia G. Rodari, qui nell’immagine, a Bernareggio, comune poco distante da Monza (vedi news). Un vetro di una porta sulle vie di fuga, posato appena lo scorso ottobre, era caduto ferendo lievemente un’inserviente che ha dovuto essere ricoverata al locale ospedale per accertamenti. Per ragioni di sicurezza la scuola è rimasta chiusa per tre giorni per consentire le verifiche tecniche sui serramenti vecchi e su quelli nuovi facenti parte di un lotto posato lo scorso autunno, quindi sostanzialmente nuovi.

La scuola è stata riaperta ieri con una modifica della distribuzione degli spazi didattici e del piano di evacuazione. Ora la vicenda del vetro piombato addosso alla bidella è nelle mani dei periti del Comune e della Direzione che stanno cercando di capire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Naturalmente non vogliamo né possiamo entrare nel merito della vicenda che, come capita in casi simili, sarà lunga e complicata.

Tuttavia il caso di Bernareggio ha contribuito a puntare i riflettori sulle porte sulle vie di fuga che sono dei serramenti destinati a favorire la rapida evacuazione dell’edificio in caso di emergenza. E’ un argomento che torna alla ribalta di tanto in tanto e sul quale vale la pena di ritornare, anche a richiesta di numerosi lettori che si sono fatti vivi in queste ore chiedendo informazioni e precisazioni.

Paolo Monticelli, CSI

Recentemente l’argomento è stato affrontato nella Tavola rotonda organizzata in occasione della pubblicazione della norma EN 14351-2 (vedi news). Lo ha trattato ampiamente Paolo Monticelli, esperto di direttive europee del CSI nella sua relazione “Gli obblighi per chi produce porte sulle vie di fuga”.

Obblighi derivanti dalla legislazione nazionale ma anche da quella europea.

I riferimenti normativi nazionali sono sostanzialmente due:

-Il DM 3/11/2004  Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio e

-il Codice di prevenzione incendi

Da essi discendono una serie di obblighi per i diversi attori, ha richiamato Monticelli, in particolare:

Obblighi per il produttore (del dispositivo):

-fornire informazioni per scelta, installazione e manutenzione del dispositivo.

Obblighi per l’installatore (del dispositivo):

-eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;

-redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto.

Obblighi per il titolare dell’attività:

-conservare la dichiarazione di corretta installazione;

-effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;

-annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro.

Oltre a ciò vi sono gli obblighi derivanti dalla legislazione europea, in particolare il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 e la Decisione della Commissione del 8 aprile 2011 firmata Tajani che fissa le procedure per l’attestazione di conformità di porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (vedi allegato).

Per porte, portoni e finestre destinate a limitare la propagazione del fuoco e del fumo e per le uscite di emergenza, e i relativi accessori, è previsto il sistema di attestazione di conformità 1 (già noto come SAC 1), diventato con l’arrivo del CPR, vedi Allegato V, VVCP 1, ovvero Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 1.

Tabella ZA2 tratta da EN 14351-1

Il VVCP 1 , richiamato espressamente nel prospetto ZA.2  della norma armonizzata di prodotto EN 14351-1, prevede che per le porte destinate a limitare fuoco e fumi e le uscite di emergenza, ovvero le porte sulle vie di fuga:

a) il fabbricante effettua:

i) il controllo della produzione in fabbrica;

ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

b) l’organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

Quanto prevede il Sistema 1 secondo il Regolamento n. 305/2011

In particolare il produttore dovrà organizzare un adeguato Controllo di produzione in fabbrica (FPC) garantendo che il prodotto posto sul mercato sia conforme alle prestazioni dichiarate nella DoP-Dichiarazione di Prestazione secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1, indispensabile per poter marcare CE il prodotto e poterlo immettere sul mercato.

Sempre l’esperto del CSI ha ricordato che dietro l’FPC vi è una serie di obblighi non indifferenti.

In particolare devono essere garantiti e documentati:

a) la competenza e l’addestramento del personale;

b) la taratura, ispezione e manutenzione delle attrezzature di produzione e di controllo;

c) i controlli su materie prime e componenti in entrata;

d) l’identificazione e la tracciabilità di ogni prodotto;

e) i controlli eseguiti durante la produzione e prodotto finito;

f) il trattamento dei prodotti non conformi e le conseguenti azioni correttive;

g) i metodi di trattamento, imballaggio e immagazzinamento del prodotto.

Ma queste condizioni devono essere soddisfatte anche da chi produce porte e finestre normali e che opera sotto il Sistema VVCP 3.

La vera difficoltà per chi vuole produrre porte sulle vie di fuga è sottoporsi al Sistema 1 con gli obblighi citati poco sopra. E senza l’intervento dell’organismo notificato non si può marcare CE una porta sulla via di fuga nè si può immetterla tantomeno sul mercato.  Sono condizioni piuttosto severe che fanno comprendere come le porte sulle vie di fuga (o vie di emergenza o di esodo) non sono porte come le altre in quanto destinate a salvaguardare la vita delle persone.

Qualcuno dirà che si tratta di burocrazia e di pezzi di carta. C’è anche questo, certamente. La nostra vita lavorativa e professionale si muove tra pezzi di carta. Se questi mancano, ahinoi, sono guai. Anche la patente di guida è un pezzo di carta (e ora di plastica). Se manca però, non puoi guidare.

(eb)

Documenti Allegati

Decisione Commissione porte finestre portoni persiane accessori 19 aprile 2011 Tajani