Normativa

Prodotti da costruzione. Presto il Decreto del Governo che regola la commercializzazione

Lo prevede l’art. 9 della legge 179/2016 per adeguare la normativa italiana al disposto del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011

Il Consiglio dei Ministri del 10 marzo ha dato il via libera alla bozza di un Decreto legislativo che regolamenta la commercializzazione dei prodotti da costruzione e adegua la normativa italiana a quella comunitaria prevista dal Regolamento n. 305/2011. Ora lo scherma dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari per poi tornare al governo per l’approvazione definitiva. Lo prevede l’art. 9 della legge 179/2016 secondo cui il provvedimento doveva essere adottato entro il 15 marzo.

Il provvedimento – spiega una nota di Palazzo Chigi – mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l'efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.

A tal fine, s’istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova.  Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).                         

Tra gli altri punti qualificanti del prossimo provvedimento è da segnalare, anche:

– individuazione presso il Ministero  dello  sviluppo  economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione;

– individuazione del Ministero dello sviluppo economico  quale autorità notificante;

– “fissazione dei criteri e  delle  procedure  necessari  per  la valutazione,  la  notifica  e  il  controllo   degli   organismi   da autorizzare per svolgere compiti  di  parte  terza  nel  processo  di valutazione e verifica  della  costanza  della  prestazione,  di  cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche  al  fine  di prevedere che tali  compiti  di  valutazione  e  di  controllo  degli organismi  possano  essere  affidati  mediante  apposite  convenzioni all'organismo   unico   nazionale   di   accreditamento   ai    sensidell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

-“previsione  di  sanzioni  penali  o  amministrative  efficaci, dissuasive e  proporzionate  alla  gravità  delle  violazioni  degli obblighi derivanti dal regolamento (UE)  n.  305/2011, conformemente alle previsioni  dell'articolo  32,   comma   1,   lettera   d),   e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e  alla  sicurezza  del prodotto, e individuazione  delle  procedure  per  la  vigilanza  sul mercato dei prodotti da  costruzione  ai  sensi  del  capo  VIII  del regolamento (UE) n. 305/2011″.

Il commento

E' troppo presto per valutare il disegno di legge che alleghiamo qui sotto. Tuttavia questa potrebbe essere l'occasione buona per meglio regolamentare il mercato dei prodotti da costruzione, per varare gli organismi di controllo anche in opera (e non solo i controlli cartacei di cui si è specialisti in Italia), per stimolare industria e artigianato a mettersi in regola laddove in regola non si è. In questi anni di marcatura CE  praticamente non si è avuta traccia di controlli mettendo in difficoltà chi con fatica si è messo in regola e creando una evidente disparità di trattamento sul mercato a tutto vantaggio di chi in regola non è. E i controlli mancano, salvo qualche rara eccezione, anche per i lavori di risparmio energetico per i quali viene chiesta la detrazione del 65%. Che sia la volta buona?

(eb)