Ritenute appalti sopra 200mila€. Così l’Agenzia delle Entrate

La circolare n. 1/E fornisce i primi chiarimenti sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti sopra i 200mila euro. Moratoria fino al 30 aprile 2020

Sulle nuove norme in materia di ritenute e sul Durf, il documento unico di regolarità contributiva, negli appalti superiori a 200mila euro previsti dall’articolo 4 del Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 e che tante proteste ha suscitato (vedi news) da parte delle associazioni dell’edilizia interviene l’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E. Qui la riprendiamo per sommi capi segnalando che l’Agenza ha concesso una moratoria di 4 mesi fino al 30 aprile 2020 per i primi mesi di applicazione del provvedimento (vedi alla fine dell’articolo).

La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

Dopo aver illustrato la ratio del provvedimento la circolare chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973). sic! (sottolineatura nostra)

Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti. Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La circolare inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

E’ molto interessantela chiuusra della circolare in cui concede una sorta di moratoria fino al 30 aprile. Eccola. “Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata al paragrafo 4.2.”

a cura di EB