Attualità

Senato approva Bilancio 2020. Ora tocca alla Camera

Via libera della Camera alta al maxiemendamento interamente sostitutivo della prima sezione del ddl di bilancio 2020 (A.S. 1586), con le modifiche approvate in 5a Commissione Bilancio

Via libera alla Legge di Bilancio 2020 da parte del Senato con 166 sì e 128 no. Quindi a larga maggioranza. Ora il testo approvato passa alla Camera. Il Governo ha posto la fiducia sul maxiemendamento 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del ddl di bilancio 2020 (A.S. 1586), ovvero Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Questo con le modifiche approvate in 5a Commissione Programmazione Bilancio. Il Senato ha quindi approvato la Nota di variazioni al bilancio presentata dal Governo e ha proceduto alla votazione finale del ddl Bilancio 2020, che ora passa alla Camera.
La Ragioneria generale dello Stato ha chiesto una settantina di correzioni al testo. Per il 2021 il governo dovrà sterilizzare 20 miliardi di clausole, tra Iva e accise, che diventano circa 27 miliardi nel 2022.

Tra i provvedimenti approvati la proroga al 31 dicembre 2020 di ecobonus, bonus casa e bonus mobili ed elettrodomestici e l’introduzione del nuovo ed interessante, ancorché incompleto, bonus facciate 90pc per tutto il 2020.

Qui di seguito i testi degli articoli 19, 19bis e 25 così come approvati dal Senato (vedi allegato). Il 19 bis contiene l’abrogazione dell’articolo 10. Quanto alla soglia dei 200 mila euro al di sopra dei quali sarà possibile lo sconto in fattura, dopo le battaglie degli ultimi giorni, essa risorge miracolosamente all’Art. 8. (Investimenti degli enti territoriali), comma 10-sexies.

Vediamo ora che cosa succederà alla Camera con l’esame del ddl Bilancio 2020.


Testo proposto dalla Commissione

TITOLO V
MISURE PER LA CRESCITA
Art. 19.
(Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell’anno 2020»;

b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019», le parole: «anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020», le parole: «anno 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«anno 2019» e le parole: «nel 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020».

Art. 19-bis.
(Modifica all’articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019)

1. All’articolo 10 del decreto-legge 30aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58,i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati.(19.0.48 (testo 3)

Art. 25.
(Bonus facciate)

1-Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2aprile 1968, n.1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
2. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bise 3-terdell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.
3. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
5. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.41.
6. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è incrementato di 0,5milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.(25.2000 testo 2)

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Bilancio 2020 AS 1586-A