Normativa

Carico del vento e serramenti. Broglio: c’è il Codice Civile

Il responsabile della normativa di Confartigianato risponde alle osservazioni dell’esperto Piero Mariotto. Al di là della Marcatura CE e della DoP e delle norme EN e UNI, c'è sempre il Codice Civile

Continua il dibattito sulla dichiarazione di resistenza al carico del vento per i serramenti. Per rendere più comprensibile il tutto riassumo brevemente le puntate precedenti.

Tutto era iniziato con la richiesta di precisazioni sugli obblighi di legge per le cosiddette vetrate panoramiche da parte dell’ing. Massimo Loi.  Aveva risposto in un primo tempo il geom. Roberto Porta dell’Istituto Giordano con l’articolo “Vetrate panoramiche. C’è obbligo di marcatura CE”. La risposta suscita le riserve di Samuele Broglio, normatore e responsabile della normativa per Confartigianato cui risponde l’ing. Giuseppe Persano dell’Istituto Giordano con la nota Obblighi di legge per le vetrate panoramiche. A domanda risposta.

Non contento della replica Broglio interviene con delle cariche da novanta con un intervento che alla fine si articola in due puntate:

Quale Marcatura CE per le vetrate panoramiche” e

Serramenti oversize e il calcolo del carico del vento

A questo punto interviene l’esperto Piero Mariotto con  Sicurezza del consumatore anzitutto se si parla di finestre. Che potrebbe essere così riassunto: “E’ vero, non ci sono obblighi di legge per la resistenza al carico del vento ma esiste pur sempre il Codice del Consumo e in ogni caso esistono dei semplici software che aiutano il serramentista a calcolare il carico del vento nelle situazioni critiche e a scegliere i prodotti più adeguati in funzione della sicurezza dell’utenza”.

Qui di seguito la replica di Broglio a Mariotto. (EB)



Carico del vento per i serramenti. C’è sempre il Codice Civile

Ho letto con attenzione il pezzo scritto da Piero Mariotto (al quale per inciso rivolgo un caloroso bentornato essendo lui da alcuni anni “scomparso dai radar” della Commissione UNI). Mariotto, con la solita sua veemenza, dissente dalle mie tesi accusandomi addirittura di effettuare giochi di prestigio. Cosa della quale vivaddio non mi offendo, tra vecchi amici certe cose sono ben accette ed al limite si potranno regolare privatamente davanti ad un piatto colmo di qualcosa di buono.

Temo però che da un lato Piero Mariotto non abbia ben capito la mia posizione e dall’altro, ahimè, gli sfugga il chiaro inquadramento degli obblighi legati a Marcatura CE. Non volendo io che mi si fraintenda e meno ancora volendo che si faccia confusione tra obblighi derivanti da Marcatura CE ed obblighi civili/penali (non sempre sono la stessa cosa) vedrò di puntualizzare meglio il mio pensiero.

Marcatura CE

La Marcatura CE non è un atto tecnico ma bensì un atto legale avente valore sovrastante agli obblighi nazionali, ed è derivante da regolamentazione europea, ossia nello specifico del Reg.305/11. Tale Regolamento, come primo scopo, ha quello di dare attuazione al TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e nello specifico dell’Art 114, citato come primo preambolo in detto Regolamento, che statuisce l’obbligo di ravvicinamento tra le legislazioni dei vari Stati membri nell’ottica di creazione di un mercato unico in tutta Europa. In quest’ottica sia il Reg.305/11 (detto CPR) sia le Norme Armonizzate redatte in sua attuazione sono da ritenersi:

·         parte del diritto dell’Unione

·         come spesso ripetuto in sede di Commissione, anzitutto rivolte agli Stati al fine di evitare la creazione di barriere normative che possano intralciare la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione

Preso atto di quanto sopra risulta evidente che sia il CPR che le Norme impongono una chiara sequenza per l’applicazione delle loro clausole, sequenza che può trovare fondamento solo nel testo degli atti legislativi emanati dalla Comunità Europea e dagli Stati membri e non deve venire ricercata con più o meno ardite operazioni interpolative di stampo vetero-bizantino.

Leggi e norme nazionali

Nell’Appendice ZA della EN 14351-1 è chiaramente statuito che “Il requisito relativo ad una certa caratteristica non è applicabile negli Stati membri nei quali non sussistono requisiti di regolamentazione per tale caratteristica...”, cosa questa che fa sì che, essendo tutta l’impalcatura derivante dal CPR una costruzione legale, le regolamentazioni nazionali richieste dal livello comunitario debbano essere anch’esse esplicitate su base legale, quindi mediante Decreto Legge (DL), Decreto Legislativo (Dlgs), Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) ecc.. (lascio ai legali, più esperti di me in materia, definire quale sia lo strumento più idoneo per fissare per legge gli obblighi ai serramenti).

La UNI 11173 francamente non può avere valore legale come requisito di regolamentazione nazionale in quanto:

·         non è richiamata in nessun documento legislativo (la legge richiede chiarezza)

·         in correlazione al Codice al Consumo non si configura come norma relativa alla sicurezza (come già detto, a differenza della UNI 7697 che cita esplicitamente “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie” nel titolo; per inciso la UNI 7697 è ininfluente ai fini della Marcatura CE)

·         lega oltretutto la scelta delle prestazioni ad un calcolo, ossia quello della pressione del vento di riferimento, che per avere un minimo di valore legale deve essere eseguito da un tecnico abilitato; ciò toglie alla UNI 11173 ogni possibile valore di regolamentazione obbligatoria erga omnes, ossia anche a coloro che non sono in possesso di detti requisiti abilitativi.

Le caratteristiche dei serramenti obbligatorie di legge

A fronte di quanto sopra le caratteristiche inequivocabilmente sottoposte in Italia a “…..  requisiti di regolamentazione….” per i serramenti esterni definiti come “finestre” (ossia tutto ciò che non ha per scopo principale il passaggio di pedoni, ossia le finestre e le porte finestre) sono:

·         trasmittanza termica → richiesta in chiaro in più Decreti a partire dal Dlgs 192, con relativi valori di soglia

·         permeabilità all’aria → obbligatoria per Legge 10/91, senza però valori di soglia

·         valore g → francamente richiesto con poca chiarezza nel Decreto 26 Giugno 2015 e successive esplicazioni ministeriali (non si capisce bene se la richiesta sia rivolta al serramento in sé o al “foro finestra” in ottica di UNI TS 11300, ma per prudenza riteniamola rivolta al serramento comprensivo di oscuranti e cassonetti così come statuito nello scopo della EN 14351-1)

Più di tanto nella legislazione nazionale ad oggi non si reperisce, quindi resto della mia idea in merito al fatto che in Italia la DoP dei serramenti esterni possa riportare l’acronimo “NPD” alla voce “resistenza al carico del vento”, e che quindi non vi sia alcun obbligo di dichiarazione o di raggiungimento di una determinata classe in sede di Marcatura CE, in quanto tale caratteristica non ha alcun obbligo reperibile nella regolamentazione nazionale.

Nota per Piero Mariotto: ai sensi dei disposti comunitari la caratteristica “resistenza al carico del vento” dei serramenti esterni non è correlata al primo requisito di Allegato I del CPR “resistenza meccanica e stabilità” ma bensì al quarto requisito “sicurezza ed accessibilità nell’uso” (vedi Mandato M101/M126 ed EN 14351-1 Appendice ZA Tabella ZA.1); cara grazia che sia così, in quanto se la correlazione fosse con il primo requisito i serramenti diverrebbero a tutti gli effetti prodotti strutturali sottoposti ad NTC con relativo obbligo di calcolo da parte di tecnico abilitato, deposito di relazione di calcolo ecc…. ecc….. ecc….

Obblighi civili e penali verso il cliente

Ora, per cercare di evitare ogni fraintendimento, voglio che sia chiaro che ritengo che non sia accettabile che un serramentista immetta sul mercato un serramento del quale non possa garantire la resistenza meccanica di tutte le sue parti se sottoposte ad un carico del vento prevedibile ed ipotizzabile in base alle conoscenze tecnico scientifiche proprie del settore.

Ciò va ben al di là della mera Marcatura CE, che è una semplice “presunzione di conformità” revocabile in qualsiasi momento a fronte di motivate evidenze contrarie. In pratica ciò significa che, anche a fronte di una Marcatura CE formalmente ineccepibile, se un serramento cede sotto il carico del vento…..cede punto e basta e non vi è Marcatura CE che tenga e dietro la quale trincerarsi per dimostrare di aver fatto tutto in maniera adeguata.

In quest’ottica tutte le norme esistenti, siano esse la EN 14351-1 oppure la UNI 11173 o la UNI EN 16612 ecc., tutte le cognizioni tecniche, tutte le metodologie di calcolo non sono da vedere come obblighi di legge da rispettare, magari solo formalmente per assicurarsi il pass all’immissione sul mercato o per difendersi davanti al Giudice, ma strumenti tecnici da utilizzare al fine di evitare, nei limiti del possibile, che nella pratica gli oggetti che produciamo divengano pericolosi o anche solo  malfunzionino in maniera tale da renderli non più pienamente fruibili.

Da questo punto di vista è possibile che un prodotto marcato “NPD” al carico del vento sia pienamente sicuro (basta che sia stato effettivamente dimensionato in maniera acconcia anche se le metodologie di calcolo non permettono classificazione ai sensi della UNI EN 12210) mentre al contrario uno marcato CE in classe 5 sia insicuro (basta che la prova sia stata fatta in ottica commerciale per dimostrare “quanto si è fighi” invece di eseguire un test veramente in caso sfavorevole correndo il rischio di vedersi attribuire valori un po’miserelli), in quanto ciò che alla fine conta sia davanti al cliente che davanti al Giudice, come avrebbe detto mio nonno, è la pratica (ossia se il serramento resiste davvero) e non la grammatica (ossia il valore riportato in DoP).

Sarà il caso di ricordare poi che il corretto dimensionamento è obbligatorio a prescindere dalla Marcatura CE, dal Codice al Consumo, dalla UNI 11173 ecc… in quanto trova fondamento legale nel Codice Civile e base tecnica nella scienza delle costruzioni; quindi anche se, per esempio, l’obbligo di Marcatura CE svanisse causa abolizione del CPR e le norme UNI 11173 ed UNI EN 16612 scomparissero per magia, in caso di danni a persone derivanti da cedimento di un serramento non dimensionato si sarebbe perseguiti comunque, in quanto metodologie di calcolo potenzialmente applicabili al dimensionamento al carico del vento esistono ormai da tempo immemore (l’equazione di Timoshenko per esempio esiste da prima della 2a Guerra Mondiale…..) e quindi, quando necessario, vanno applicate.

Carico del vento: conclusioni pratiche

Per scendere sul piano pratico ribadisco che, almeno dal mio punto di vista:

·         un serramento “normale” (che so, 1400 x 2500 a due ante) installato in condizioni “normali” (non al ventesimo piano), se eseguito utilizzando le tecniche in uso oggi (ferramenta multipunto, vetri stratificati, sezioni elevate obbligatorie di per sé per raggiungere i valori Uw richiesti per legge), ben difficilmente avrà problemi dal punto di vista del carico del vento. Francamente le fotografie che illustrano l’articolo di Piero Mariotto rappresentano onorevoli catorci preistorici, o prodotti nell’altro secolo oppure realizzati magari oggi ma da soggetti la cui mente nell’altro secolo è rimasta, e non serramenti veramente moderni. In questo caso, una prova di laboratorio è sacrosanta, oltre che facilmente eseguibile date le dimensioni abbordabili del prodotto, ma onestamente le problematiche si presentano solitamente nel campo “aria” e ancor di più nel campo “acqua” e molto più difficilmente nel campo “vento”, soprattutto se si opera in ottica della normale civile abitazione e con venti non da zona uragani ma coerenti con quanto calcolabile tramite NTC.

·         un serramento di dimensioni importanti (per esempio un bilico da 2000 x 1600) soprattutto se posto a piani alti deve venire dimensionato in maniera dovuta, specificamente per quanto riguarda il vetro ed i punti di chiusura, e ciò a prescindere da come verrà redatta la DoP

·         un serramento veramente oversize è una potenziale “arma di distruzione di massa” e quindi deve venire trattato con cautela, dimensionandolo con le dovute maggiorazioni non solo per il carico del vento ma anche adeguatamente valutando tutte le possibili combinazioni di carico, le ferramenta di movimento e tutti gli altri aspetti tecnici possibili. Ciò spesso obbliga ad accettare il fatto che le soluzioni tecniche standard divengono inapplicabili (uno degli errori più comuni negli oversize è dimensionare lo spessore vetro subordinandolo alla portata massima della ferramenta per non dover esplorare soluzioni meccaniche non reperibili sul mercato ed immensamente più costose; ciò assolutamente non va fatto) e che quindi i prezzi si dilatano a dismisura.

Obbligo di corretta progettazione

Voglio perciò rassicurare Piero Mariotto. Mai ho detto e mai dirò che l’aspetto “carico del vento” sia da prendere sottogamba o, ancor peggio, da ignorare in toto; ciò che ho detto e ribadisco è che, dal punto di vista della Marcatura CE, in Italia non vi è né alcun obbligo di legge di determinare e/o dichiarare il valore di resistenza al carico del vento dei serramenti esterni né alcun valore di soglia per la loro immissione sul mercato, e ciò causa pura e semplice mancanza di regolamentazione nazionale in materia.

Che poi vi sia un obbligo correlato alla corretta progettazione dei serramenti esterni, soprattutto se di grosse dimensioni, è cosa pacifica ed indiscutibile, ma ciò non è derivante nè dalla Marcatura CE nè dalle recenti norme UNI, ma bensì dal più anziano ma ancora vigente Codice Civile. D’altronde la Marcatura CE esiste solo dal 2010. Ma chi sapeva e voleva (magari a rischio di sentirsi dire “sei caro” date le soluzioni che spesso si debbono applicare) ha già da prima sempre e comunque dimensionato a livello progettuale i serramenti che, per dimensioni e/o per esposizione, risultavano essere critici.

Samuele Broglio, La Falegnameria

Nella foto, serramenti Panoramic Windows collocati in cima a un colle, fronte mare, soggetti a un sicuro forte carico del vento

a cura di EB