Economia

Decreto Asseverazioni verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione per Superbonus, Sismabonus ed ecobonus

Il Decreto Asseverazioni, uno dei tre pilastri attuativi del Superbonus e del Sismabonus 110%, è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E’ stato firmato, digitalmente, dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti.

Il Decreto Asseverazioni è essenziale in quanto contiene la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli enti competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio n. 77/2020.

Scarica qui sotto il Decreto Asseverazioni e i due Allegati contenenti la relativa modulistica.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:
a) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
b) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

Con questo provvedimento – spiega in una nota il ministero dello Sviluppo economico – viene, infatti, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
E’ invece in fase di completamento l’iter per ottenere il concerto dei Ministeri dell’Economia e Finanze, dell’Infrastrutture e Trasporti e dell’Ambiente sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%.

Per una piena attuazione dei provvedimenti Superbonus e Sismabonus 110% occorrono ancora due pilastri: il Decreto Requisiti tecnici che ora è denominato più propriamente Decreto Requisiti Ecobonus e la Circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate. Entrambi dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, entro e comunue il 18 agosto, termine ultimo previsto dal Decreto Rilancio.

L’asseverazione  di congruità dei requisiti tecnici e delle spese degli interventi Superbonus e Sismabonus è prevista dal comma 13 dell’articolo 119, del Decreto Rilancio.  Esso dispone che “Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

Inoltre, il comma 13-bis dello stesso articolo 119 prevede che “L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”.

Una nota la merita il comma 3-ter più volte citato nei testi di legge e pure nel Decreto Asseverazioni. E’ una vecchissima disposizione di legge che ha otto anni e che non mai stata rispettata.

Si tratta del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Esso prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Insomma, dopo 8 anni ci siamo. Per chi vuole leggersi il testo, piuttosto indigesto, dell’articolo 14 nella versione Enea può cliccare qui.

Per chi desidera intraprendere la oramai indispensabile professione di asseveratore si aprono notevoli spazi ma anche dei percorsi di guerra come si evince dalla lettura degli Allegati 1 e 2, scaricabili qui sotto. In ogni caso sulla professione vige la spada di Damocle rappresentata dal comma 14 dell’articolo 119 che suona così:

“Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

DM Asseverazioni

Allegato 1

Allegato 2