Economia

Detrazione in 5 anni al 110% per finestre con infissi. Ma quando?

Succede negli interventi da Superbonus. Lo segnala il dott. Paolo Ambrosi da una attenta lettura del DM Requisiti Tecnici in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Detrazione in 5 anni anziché 10, come normalmente accade negli interventi di sostituzione delle finestre comprensive di infissi sotto ecobonus. L’importante informazione è contenuta in una noticina, piccola piccola, al fondo della Tabella 1 dell’Allegato B dell’ultimissima bozza del DM Requisiti Tecnici in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ce lo segnala un attento operatore del settore, il dott. Paolo Ambrosi, fondatore della omonima Accademia di formazione, con questo intervento.  (EB)


La detrazione delle spese sostenute per la sostituzione delle finestre, se eseguita congiuntamente ad un intervento di riqualificazione energetica primaria previsto dal Decreto Rilancio, si detrae al 110% in 5 quote annuali

Paolo Ambrosi
Paolo Ambrosi

Questa importante informazione si rileva da una attenta lettura dell’ultima bozza del DM Requisiti Tecnici e Massimali di Costo, a corredo del Decreto Rilancio, che il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha già firmato a fine luglio e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Accanto alle interessanti modifiche (vedi news) sull’elevazione del costo massimo ammissibile per la detrazione delle schermature solari in riferimento all’Ecobonus 50% ed allo scorporo dei costi di posa e dell’Iva sui massimali di spesa previsti per la sostituzione delle finestre, si legge una nota importante circa gli anni di detrazione per le spese di sostituzione delle finestre comprensive di infissi, se agganciate ad un intervento trainante.

Il dubbio era se la detrazione delle spese sostenute per la sostituzione delle finestre effettuata congiuntamente ad un intervento di efficientamento primario (coibentazione superfici o sostituzione impianto di climatizzazione invernale) si sarebbe dovuta fare in 5 o 10 anni.

Leggendo le precedenti bozze e il testo della conversione in legge del decreto Rilancio rimaneva questo dubbio perché nessun documento riportava un chiarimento esplicito. Anzi, sembrava prevalente l’ipotesi che si detraessero in 10 anni, in quanto spesso si faceva riferimento ai massimali di spesa ed alle rate di detrazioni attualmente previste per l’Ecobonus.

Tuttavia nell’ultima bozza del Decreto Attuativo nell’allegato B – tabella di sintesi degli interventi – si trova finalmente in fondo alla corposa tabella una nota che sembra chiarire senza altro dubbio che “Nel caso in cui l’intervento trainato (e nel nostro caso la sostituzione di finestre o di schermature solari e chiusure oscuranti, ndr) sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui all’art.119 comma 1 decreto rilancio il numero di anni su cui ripartire la detrazione è pari a 5 .

Questa nota, in verità, concorda con quanto riportato nella guida al Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate pubblicata alcuni giorni fa, nella quale nell’esempio n°2 (vedi news) riportava proprio la realizzazione di un intervento trainante e la contemporanea sostituzione delle finestre e indicava in 5 anni il numero di rate da mettere in detrazione per tutto l’intervento complessivo, finestre incluse.

Senza mettere in dubbio l’autorevolezza espressa dall’Agenzia delle Entrate non si capiva quale fosse la base giuridica di questa indicazione dell’Agenzia delle Entrate.  Ora finalmente è tutto chiaro e questo apre nuovi ed interessanti scenari perché la possibilità di recuperare la detrazione delle spese sostenute per la sostituzione delle finestre in soli 5 anni, se agganciate al superbonus, renderà molto più interessante lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Dubbi da chiarire

Rimangono purtroppo però ancora alcuni dubbi da chiarire:
Superfice detraibile nel caso di sostituzione della finestra con cassonetto. Non è chiaro se la superfice da calcolare sia solo quella dell’esterno telaio o comprenda anche l’area del cassonetto. In questo secondo caso ci sarebbe un enorme vantaggio posto che la superfice del cassonetto godrebbe dello stesso massimale delle finestre pur avendo un costo inferiore.
Limite di spesa detraibile nel caso della sola coibentazione o sostituzione del cassonetto. Questa rappresenta una novità rilevante introdotta dal DM Requisiti Tecnici e Massimali di Costo che aspettavamo da tempo in quanto il cassonetto è l’elemento più disperdente dell’intero involucro edilizio ed a buona ragione le spese per la sua coibentazione avrebbero dovuto essere considerate detraibili nello spirito dell’efficientamento energetico sul quale si fonda l’ecobonus. Purtroppo non si trova alcun cenno a quanto ammonti la cifra ritenuta legittima da portare in detrazione.

Ritengo che quando tutto sarà operativo sarà necessario un chiarimento da parte di Enea su questi punti e su altri piccoli dettagli per avere un quadro completo.

Dove stiamo andando?

Di certo ci stiamo avviando ad una vera rivoluzione che vedrà i serramentisti in prima linea e coloro che capiranno nel dettaglio come seguire la legge con i nuovi incentivi e le nuove regole ne avranno grandi vantaggi.
Rimarranno esclusi solo coloro che si rifiutano di investire sulle nuove conoscenze che questo settore richiede e che pensano ancora che la finestra sia un semplice tamponamento e non un elemento altamente tecnologico, dettagliatamente normato e fortemente incentivato.
Per vincere servono nuove competenze sia nella vendita che nella posa ma l’obiettivo è quello di offrire ai clienti un lavoro migliore ed un pianeta più pulito, dove avranno più possibilità di emergere coloro che sono ben preparati piuttosto che quelli che fanno il prezzo più basso.

Dott. Paolo Ambrosi, Accademia di formazione AmbrosiPartner

a cura di EB