Normativa

Dichiarazioni ambientali di porte e finestre: EPD o PEF?

L’esperto Alessandro Brunelli evidenzia una smagliatura nei regolamenti comunitari in merito alle dichiarazioni ambientali di porte e finestre (EPD). Il che può essere fonte di confusione visto il crescente interesse per il tema da parte di progettisti, committenti e operatori dell'edilizia .

Le dichiarazioni ambientali di porte e finestre, i cosiddetti EPD, sono un argomento di crescente interesse per i legislatori nazionali e comunitari, i progettisti evoluti nonché argomento di maggiore, anche se sotterranea, battaglia commerciale. Non a caso si susseguono le comunicazioni di aziende del settore che affermano di aver conseguito o di stare per conseguire gli EPD di prodotto.

Per chi non avesse mai sentito parlare di questo argomento riassumiamo in breve che cosa sono gli EPD: essi sostanzialmente sono delle attestazioni da parte di terza parte indipendente che asseriscono quanto sia “buono” per l’ambiente un certo prodotto. Ecco, quindi, apparire da qualche anno a questa parte le dichiarazioni ambientali di porte e finestre. Vi è una norma EN in merito, la EN 17213 che è stata recepita un anno fa da UNI e tradotta da poco in Italiano, vedi news.

L’argomento, che all’apparenza potrebbe apparire molto astratto, è in realtà molto concreto perché gli EPD possono essere utili per vincere le gare d’appalto pubbliche (grazie al decreto sui CAM – Criteri ambientali Minimi), Inoltre, essi possono essere richiesti dai responsabili di progetti che sono sottoposti ad una certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici di livello nazionale o internazionale come Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well.

Le dichiarazioni ambientali di porte e finestre sono di solito ottenute dai produttori dei sistemi per serramenti, in acciaio, alluminio, legno e pvc, e da questi trasferite ai loro serramentisti. In qualche caso è lo stesso produttore di serramenti – è il caso tipico del settore legno – ad ottenere le proprie dichiarazioni ambientali di porte e finestre.

Qui interviene l’ing. Alessandro Brunelli, esperto del mondo degli accessori, che mette in luce una contraddizione tra CEN e Commissione europea in merito. Una contraddizione che ci auguriamo venga chiarita il prima possibile. (EB)


Bisticcio europeo sulle dichiarazioni ambientali di porte e finestre

ing. Alessandro Brunelli

Ho letto l’articolo “EPD per finestre e porte. La UNI EN 17213 in italiano“. L’argomento è molto importante. Tuttavia esso è oggetto di discussione fra il CEN e la Commissione che raccomandano due tipi diversi di documenti per le dichiarazioni ambientali di porte, finestre e dei relativi accessori.

Il CEN raccomanda l’uso delle EPD (Environmental Product Declaration = Dichiarazione Ambientale di Prodotto) redatte secondo le norme:
EN 15804 completata dalla EN 17213 per le porte e le finestre e
EN 15804 completata dalla prEN 17610 per gli accessori per porte e finestre.

Invece la Commissione raccomanda l’uso delle PEF (Product Environmental Footprint = Impronta Ambientale di Prodotto) redatte secondo la “Raccomandazione della Commissione del 9 aprile 2013 relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti”.

In questo momento non è chiaro, e non lo sarà finchè non verrà pubblicata la revisione del CPR, se per dichiarare le prestazioni ambientali di porte, finestre e dei relativi accessori si dovranno usare le EPD, le PEF o entrambi i tipi di documenti. Una cosa però è chiara. I dati contenuti nel documento o nei documenti che verranno usati per dichiarare le prestazioni ambientali dei prodotti dovranno essere comparabili in modo da permettere agli utilizzatori di scegliere i prodotti con il migliore impatto ambientale.

Non è detto che i dati contenuti nelle EPD fatte rispetto alla EN 15804 siano comparabili con i dati contenuti nelle EPD fatte rispetto alla EN 15804 completata con la EN 17312 o con la prEN 17610. E soprattutto non è detto che i dati contenuti nelle EPD siano comparabili con i dati contenuti nelle PEF.

Stando così le cose, quando verrà pubblicata la revisione del CPR e sapremo quali documenti devono essere usati per la dichiarazione delle prestazioni ambientali dei prodotti, sarà necessario verificare se le EPD già esistenti soddisfano le disposizioni contenute nella revisione del CPR in particolare per quanto riguarda la comparabilità dei dati.

ing. Alessandro Brunelli

a cura di Ennio Braicovich