Normativa

Efficienza energetica in edilizia. Nuova Direttiva dell’Unione europea

La Direttiva 2018/844 modifica le Direttive 2010/31UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) e 2012/27/UE sull’efficienza energetica (DEE). Importante passaggio sulla qualificazione degli installatori

Una nuova Direttiva sull’efficienza energetica in edilizia è stata pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. E’ la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (vedi allegato).

Gli Stati membri dovranno recepirla entro marzo 2020.

L’obiettivo del nuovo provvedimento è messo in luce nel primo dei ‘considerando’:
“L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia e il quadro politico per l’energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell’Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa”.

E quindi occorre rendere più efficaci le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine che dovranno avere obiettivi chiari e misurabili per avere un’edilizia idealmente decarbonizzata e un parco di edifici NZEB al 2050. Sarà quindi essenziale consolidare la componente finanziaria e promuovere investimenti privati per il recupero del patrimonio edilizio esistente e accrescere il ruolo dei consumatori, informandoli e proteggendoli dalla povertà energetica.

Dal punto di vista tecnico per avere un’edilizia a emissioni quasi zero occorre prevedere l’introduzione di Information and Communications Technology, ICT e di tecnologie smart per garantire che gli edifici funzionino in modo efficiente, ad esempio introducendo sistemi di automazione e controllo. Si fa avanti l’introduzione di un “indicatore di intelligenza”, un nuovo strumento che misurerà la capacità degli edifici di utilizzare nuove tecnologie e sistemi elettronici per adattarsi alle esigenze del consumatore.

Tra gli strumenti: sostenere lo sviluppo delle infrastrutture per l’elettromobilità, innalzare le soglie per l’obbligo delle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, confidando nell’apporto dei sistemi automatici di monitoraggio e controllo e migliorare la trasparenza delle metodologie di calcolo della prestazione energetica definite dagli stati membri.

Di fatto, ora il legislatore europeo mette l’accento di più sulle tecnologie informatiche che non sulle prestazioni dei componenti edilizi, dell’involucro e dei serramenti, come è stato finora. Tuttavia, finché possibile, largo agli edifici NZEB entro il 2050.

Tuttavia c’è qualcosa che merita di essere sottolineato. Ed è la modifica all’articolo 10, paragrafo 6 che di fatto impone agli Stati membri di legare aiuti finanziari (e fiscali) per le ristrutturazioni alla qualifica del personale che esegue l’installazione. E’ un passo molto importante perché anche a Bruxelles ci si è resi conto che anche il miglior progetto che adotti i migliori prodotti può essere vanificato dalla fase di posa in opera. E che richiede che “l’apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione”. Quindi entriamo nell’ordine di idee che, prima o poi, il nostro ecobonus venga legato alla qualificazione o certificazione dei posatori.

(eb)

Qui sotto il passaggio:


6) all’articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.         Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:

  1. a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l’apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione;
  2. b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
  3. c) il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa;
  4. d) i risultati di una diagnosi energetica;
  5. e) i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

Documenti Allegati

DIRETTIVA-UE-2018_844-EFFICIENZA-ENERGETICA.pdf