Nuovo modello per la comunicazione della cessione

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi

Il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi è da oggi disponibile. Proprio oggi, come anticipato qui, l’Agenzia delle Entrate apre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce della Legge di Bilancio 2022.

Il nuovo modello per i “piccoli” lavori

In questo modo i contribuenti possono comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello approvato con provvedimento del 3 febbraio 2022. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per Bonus Facciate e Superbonus.

E proprio ieri l’Agenzia ha reso noto il citato provvedimento del Direttore “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici” (clicca qui). Vedi allegato a fondo pagina

Nel provvedimento il Direttore spiega che il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate tiene conto delle novità introdotte in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.

Differimento per la comunicazione

Infine, il provvedimento prevede che la comunicazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo. Questo per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. L’Agenzia concede un maggior lasso di tempo in quanto la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2022.

Qui sotto, in allegato, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia e il nuovo modello

a cura di EB

Documenti Allegati

Nuovo modello per l'opzione

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate