Normativa

Obblighi di legge per le vetrate panoramiche. A domanda risposta

 Quali sono gli obblighi di legge in tema di marcatura CE cui debbono sottostare le vetrate panoramiche? Il tema è stato affrontato nell’articolo “Vetrate panoramiche. C’è obbligo di marcatura CE” laddove il geom. Roberto Porta dell’Istituto Giordano rispondeva all’ing. Alessandro Loi che aveva posto il quesito.

Ora, letto l’articolo, il normatore nonché serramentista Samuele Broglio ci scrive rivolgendo questa stessa domanda sugli obblighi di legge all’esponente dell’Istituto Giordano:


Ho appena finito di leggere un articolo su Guidafinestra nel quale il geom. Roberto Porta dell’Istituto Giordano dice che  “in Italia per i serramenti c’è l’obbligo di resistenza al carico del vento almeno in classe 2”.

Ora vorrei chiedere al geom. Porta quale documento legislativo prevede quest’obbligo (NTC? Decreto Edifici? Decreto Requisiti Minimi? Altro?) dato che io non l’ho mai visto?

Faccio sommessamente presente che l’ultima versione della UNI 11173 suggerisce (non obbliga; e nessuno mi dica per favore che il fatto che il Codice al Consumo richiede prodotti sicuri rende obbligatori i suggerimenti – testuale dalla norma – della 11173) in caso di pressione di progetto inferiore ai 400Pa una classe 1, quindi se fosse vero ciò che dice Porta avremmo una norma illegale.

Samuele Broglio, La Falegnameria

P.S.: ricordo, sempre sommessamente, che richieste prestazionali legate alla Marcatura CE devono essere esplicite e chiare e presenti nell’ordinamento giuridico dello Stato Membro, tipo quelle che vengono fatte per la trasmittanza termica, altrimenti l’opzione NPD è sempre sacrosanta.


Sugli obblighi di legge per le vetrate panoramiche così risponde l’ing. Giuseppe Persano, direttore tecnico CPR dell’Istituto Giordano:

Noi riteniamo che l’obbligo di dichiarare una classe di resistenza al vento, derivi dall’applicazione della norma UNI 11173:2015 “Serramenti esterni e facciate continue – Criteri di scelta delle caratteristiche prestazionali di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al carico del vento”.

Si tratta pertanto di una norma nazionale di buona tecnica, la cui applicazione è richiamata sia dal Codice del Consumo  (Art. 105, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i.) che dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17 gennaio 2018) ed alla quale è bene si attenga il progettista nel momento in cui definisce i criteri di scelta e di accettazione dei serramenti da installare in un edificio.

Al punto 4.3 della predetta norma, prospetti 3 (vetrate isolanti) e 4 (vetri singoli), viene richiesta una classe 2 di resistenza al vento, secondo UNI EN 12210, per un carico del vento di servizio (di progetto dell’edificio) “p” calcolato compreso fra 400 e 800 Pa [400 Pa < p < 800 Pa].

Per carichi del vento superiori sono ovviamente richieste classi di resistenza al vento superiori. Soltanto per carichi inferiori a 400 Pa [p < 400 Pa] – caso piuttosto raro in Italia – la norma consente l’impiego di serramenti con classe 1 di resistenza al vento.

Prospetto 3 (Vista parziale)

 

 

 

Prospetto 4 (Vista parziale)

A dire il vero, la precedente versione della norma, ossia la UNI 11173:2005 “Finestre, porte e facciate continue – Criteri di scelta in base alla permeabilità all’aria, tenta all’acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed isolamento acustico”, al punto 5.1.3, prospetti 10 – 11 – 12 – 13 – 14, prevedeva sempre almeno una classe 2 di resistenza al vento anche nelle zone di vento meno gravose. E- probabilmente – Roberto Porta aveva in mente questa edizione della norma nella sua affermazione.

Infine vorrei ricordare che la marcatura CE di un prodotto da costruzione ne consente la libera circolazione in tutto il territorio dell’Unione Europea, ma non ne autorizza automaticamente l’impiego, che invece deve sottostare ai requisiti legislativi di ciascuno Stato Membro.

Pertanto un fabbricante è certamente libero di dichiarare NPD nella Dichiarazione di Prestazione relativamente alla classe di resistenza al carico da vento, ma poi – in Italia – mi chiedo come un Direttore Lavori, che è tenuto a verificare che i prodotti installati siano conformi ai requisiti progettuali, possa accettare un serramento del quale non venga dichiarata alcuna classe di resistenza al carico da vento, ovvero una classe non adeguata a quelli richiesti per i serramenti in facciata.

Concordiamo infine anche sul fatto che la norma “suggerisca” e non “obblighi”, ma – in caso di contenzioso – il fabbricante sarà chiamato a giustificare come mai non abbia accolto un “suggerimento” stabilito da una norma nazionale, fornendo quindi un prodotto non immediatamente identificabile come “sicuro” e “a regola d’arte”.

Giuseppe Persano Adorno
Direttore Tecnico CPR, Istituto Giordano

Nell’immagine in alto, vetrate panoramiche Panoramik. Il produttore Metalsun srl ne vanta la marcatura CE per la tenuta all’acqua e la resistenza al vento

a cura di Ennio Braicovich