Economia

Posatori. Accredia precisa: c’è attestazione e certificazione

Una lettera di Accredia pone l'accento sulle differenze tra la Certificazione accreditata dei posatori e il sistema di attestazione ex legge 4/2013

La certificazione dei posatori fa dibattito. Del resto questo è uno dei grandi temi del giorno nel settore dei serramenti. E’ noto che molti operatori sono in attesa del Decreto del Presidente della Repubblica che legherà l’ecobonus a forme di certificazione/qualificazione dei posatori. La direttiva UE 844 impone, infatti, agli Stati membri di legare aiuti finanziari (e fiscali) per le ristrutturazioni alla qualifica del personale che esegue l’installazione. Peraltro proprio oggi la bancadati di Accredia attesta l’inserimento del 5.millesimo posatore di serramenti ex Uni 11673-2 (clicca qui).

L’articolo “Associazione Professionisti Posa: si parte con i corsi” , che ha rappresentato fedelmente quanto la neo associazione si propone, ha suscitato un comprensibile forte interesse e innescato numerose richieste di chiarimento ad Accredia, l’organismo unico nazionale di accreditamento. In sostanza, la domanda di molti era comprendere la differenza tra il sistema di attestazione ex legge 4/2013, come precisato all’articolo 7, e la Certificazione delle competenze da parte degli Organismi accreditati da Accredia, come risulta dall’articolo 9 della stessa legge 4/2013.

Una lettera del Dott. Emanuele Riva, Direttore Dipartimento di Certificazione ed Ispezione dell’ente unico nazionale di accreditamento alla redazione di Guidafinestra interviene per precisare opportunamente la distinzione tra il sistema di attestazione ex art. 7 della Legge n. 4 e la Certificazione delle competenze sotto il regime Accredia.
Dopo aver richiamato il ruolo istituzionale di Accredia (accreditamento degli Organismi di Certificazione, di Ispezione e Laboratori di Prova e Taratura, e garanzia della loro competenza tecnica e imparzialità nel certificare le competenze del personale nell’ambito delle professioni non regolamentate…) il dott. Riva puntualizza che:
Si ritiene utile, da ultimo, rappresentare che il sistema di attestazione di cui all’art. 7 della Legge n. 4 non risulta equivalente ed alternativo alla Certificazione di cui all’art. 9, rappresentando quest’ultimo un meccanismo di terza parte. Tale posizione è stata anche formalmente chiarita e validata dallo stesso MiSE a mezzo della Circolare n. 3708/C (prot. 0347797) del 1.10.2018”.

Una precisazione più che opportuna in tempi di confusione. In breve: il percorso che porta all’inserimento, nella bancadati Accredia, del nominativo “in possesso di una valutazione di conformità accreditata ed in corso di validità”, è una via garantita dalla terzietà, ovvero da condizioni di indipendenza e di imparzialità.

Quanto all’altro percorso, la Circolare n. 3708/C del 1.10.2018 del MiSE, richiamata da Riva, è piuttosto esplicita: l’attestato emesso da un’associazione riconosciuta ex legge 4/2013 “non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” o riconoscimento professionale.

Peraltro i due percorsi potrebbero essere anche complementari in quanto la legge 4/2013 non esclude il percorso Accredia. Infatti all’articolo 7, comma 1, lettera f) si accenna alla possibilità di un “eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita’ alla norma tecnica UNI”.

a cura di Ennio Braicovich