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Superbonus 110%: i controlli e le responsabilità di fornitori e cessionari

Il Superbonus 110% prevede il diritto a un beneficio fiscale per specifici interventi, nonché controlli e sanzioni al termine dei lavori se l’Agenzia delle Entrate rileva delle irregolarità sulla sussistenza dei presupposti. Molti i quesiti in merito, vediamone alcuni

A distanza di un anno dall’entrata in vigore del c.d. Decreto Rilancio, ovvero il Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17/07/20250 n. 77, i dubbi delle imprese in merito all’operatività dei benefici fiscali e delle opzioni ivi previsti sono molteplici, tant’è che, quando possibile, si preferisce ancora ricorrere al “vecchio” Ecobonus e agli altri incentivi introdotti da precedenti interventi normativi.

E tra le domande che le imprese mi rivolgono quando provano ad affacciarsi nel (effettivamente macchinoso) mondo del c.d. Superbonus, le più ricorrenti sono le seguenti: cosa succede ai SAL intermedi già pagati tramite cessione del credito se, per un qualche motivo, all’esito dei lavori non si raggiunge il salto di due classi energetiche richiesto per ottenere il beneficio fiscale? E ancora: cosa accade ai pagamenti ricevuti se, dopo un controllo dell’Agenzia delle Entrate, emerge che il proprietario dell’immobile, cedente il credito d’imposta, non aveva diritto alla detrazione?

La risposta a queste domande, tra loro strettamente correlate, varierà a seconda del caso concreto. Proviamo comunque a fare un po’ di ordine, individuando quanto meno le regole principali.

Interventi “trainanti” e “trainati” nel Superbonus 110%

Come ormai tutti sappiamo, il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in alcuni casi sino al 2022 e con “voci” che parlano di ulteriori possibili proroghe all’intero anno 2023), a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi (acquisto e posa di serramenti, altri interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e così via), realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Il proprietario o comunque detentore di un immobile che, a seguito di questi specifici interventi, matura il diritto a un beneficio fiscale ha poi la possibilità, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in favore, tra gli altri, dei fornitori e/o appaltatori dei lavori, e può farlo anche al ricorrere di SAL intermedi, purché non siano superiori a due e abbiano un valore almeno pari al 30% dell’intervento.

Per ottenere il pagamento dell’intervento tramite cessione i fornitori non devono quindi aspettare la conclusione dei lavori, accompagnata da asseverazione e APE finali, ma possono iniziare a “incassare” già nel corso delle attività.

Superbonus: i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Una volta concluso l’intervento e definita la pratica di cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate potrà poi procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, e può farlo entro gli ordinari termini di decadenza, vale a dire:

– 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in cui si è fruito della detrazione (art. 43, D.P.R. n. 600/1973);

– 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo, nell’ipotesi di atto di recupero emesso in presenza di crediti inesistenti utilizzati in compensazione (art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008).

Ulteriori verifiche potranno inoltre essere svolte dall’ENEA.

Sanzioni e responsabilità

Se all’esito di questi controlli emerge che, per quel determinato intervento, il proprietario o detentore dell’immobile non avrebbe potuto beneficiare della detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e della sanzione per omesso o tardivo versamento.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate sia nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 sia nella risposta all’interrogazione n. 5-04585 presentata alla Camera dei Deputati, i destinatari dell’intervento di recupero sono (anzitutto se non esclusivamente) i beneficiari della detrazione, e quindi i singoli proprietari o detentori, in quanto i soggetti che hanno sostenuto le spese agevolate.

Viceversa, i fornitori/appaltatori e gli altri cessionari rispondono solo:

a)     qualora ci sia stato un loro concorso nella violazione del beneficiario, vale a dire un concreto contributo nella realizzazione della violazione;

b)     in caso di utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Pertanto, se il soggetto acquisisce un credito d’imposta ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto a utilizzare il credito d’imposta.

Quanto sopra indicato, espressamente previsto da Decreto e Agenzia delle Entrate per gli accertamenti post intervento, si ritiene che possa trovare applicazione anche in caso di mancata conclusione dei lavori o, comunque, di mancato raggiungimento dell’efficientamento energetico o sismico rispetto a interventi i cui SAL intermedi siano stati già pagati tramite cessione del credito.

Il fornitore che ha acquistato in buona fede il credito non perderà, infatti, il diritto di utilizzare il credito d’imposta e non risponderà, pertanto, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Questo però non lo esonera da eventuali responsabilità contrattuali nei confronti del cliente. Se infatti il contribuente non ha maturato o comunque si è visto revocare il beneficio fiscale in ragione di una inadempienza del fornitore/appaltatore (che ad esempio non ha terminato l’intervento entro i tempi massimi prescritti dalla normativa o ha fatto degli errori durante l’esecuzione dei lavori tali da pregiudicare il salto delle due classi), avrà senz’altro titolo per agire nei confronti di quest’ultimo, chiedendogli il rimborso di tutti i danni subìti, inclusi gli eventuali importi da corrispondere all’Agenzia delle Entrate.

I rischi per il fornitore/appaltatore che si avventura nel mondo del Superbonus potranno quindi essere variegati, a seconda che sussista o meno una sua inadempienza o altra violazione e, soprattutto, a seconda del tipo di responsabilità che può essergli addebitata. Il legislatore però, come visto, si è sforzato di inserire un qualche strumento di tutela per le imprese che operano correttamente, specie al fine di incentivare la circolazione delle detrazioni fiscali, in linea con gli obiettivi dello stesso Decreto Rilancio.

Avv. Annalisa Callarelli