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Il decreto Asseverazioni per il Superbonus 110%

Il ministro Patuanelli spiega alla Commissione parlamentare di vigilanza come funzionerà l'asseverazione dei requisiti delle opere a Superbonus 110%

Il decreto Asseverazioni è il terzo strumento attuativo del Superbonus 110%, assieme al Decreto Requisiti tecnici e alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate di imminente pubblicazione.
Il decreto Asseverazioni – ha spiegato il ministro Patuanelli alla Commissione parlamentare di vigilanza, clicca qui – , in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), comma 13, dell’articolo 119, del D.L. Rilancio, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio, ovvero il Superbonus. Peraltro, erano stati a suo tempo previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Il decreto Asseverazioni contiene anche, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
-secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
-secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

Su questo, è sempre il ministro dello Sviluppo economico a parlare, il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro perché – posto che lo sconto in fattura è elemento di scelta del cliente – il non prevedere la possibilità di asseverazioni e quindi di maturazione del credito d’imposta a stato di avanzamento lavori poteva essere un problema per le aziende. Aziende che chiaramente devono pagare le forniture ma se non maturano il credito fino alla fine dei lavori possono andare in difficoltà. In questo modo, avendo la possibilità di maturare il credito d’imposta durante l’esecuzione dei lavori possono ovviamente cedere il credito d’imposta maturato al sistema finanziario e quindi avere la liquidità necessaria per fare l’intervento.”

L’asseverazione di cui alla lettera b), può essere presentata non più di due volte per ogni intervento, ed è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Il Tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione e copia del documento di riconoscimento.

Infine, l’art. 5 disciplina i controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni e volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 commi 1 e 2 del D.L. Rilancio.

Il decreto Asseverazioni è stato sottoscritto ieri.

L’asseverazione non è da confondersi con il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari del fisco. Il visto di conformità entra in gioco quando il cliente esige il diritto di opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121. Lo prevede il comma 11 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

a cura di EB