Normativa

Asseverazione Superbonus ed Ecobonus: precisazione Enea

Nota di chiarimento di Enea su Asseverazione SuperEcobonus e Asseverazione Ecobonus «ordinario»

C’è Asseverazione ed Asseverazione, vien da dire leggendo la nota di precisazione apparsa ieri sul sito di Enea annidata tra i documenti degli Approfondimenti del Superbonus 110%.
La prima forma di Asseverazione è quella per le pratiche di Superbonus. La seconda è per l’Ecobonus “ordinario”. E sono due cose ben diverse. La nota di Enea ci aiuta a distinguere tra le due forme.

L’ Asseverazione per il Superbonus

E’ il documento da inviare ad Enea tramite il portale Superbonus. Essa riguarda:
-i requisiti tecnici
-la congruità delle spese.
Nel Portale Superbonus, precisa Enea, si allega SEMPRE il Computo metrico a consuntivo. Ovvero il documento che permette di definire i costi delle opere in base ai prezzi regionali o al prezzario DEI, come da DM 6 agosto 2020.

L’asseverazione per il Superbonus è indispensabile per l’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali da parte dei contribuenti oppure per la cessione del credito o lo sconto in fattura per il SAL 30%, SAL 60% e per la fine lavori.
Altra precisazione, quasi urlata, di Enea: L’asseverazione NON può essere MAI sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore!

Diverso è il quadro dell’Asseverazione per l’ecobonus ordinario

Altra precisazione urlata da Enea: l’ asseverazione per l’ecobonus «ordinario» (ex legge 296/2006) NON è l’asseverazione da inviare al Portale SuperEcobonus!
Per sapere come fare è opportuno precisare la data di inizio lavori: prima del 6 ottobre 2020 oppure a partire dal 6 ottobre.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI prima del 6/10/2020:
Laddove richiesta, l’asseverazione riguarda
• SOLO i requisiti tecnici dell’intervento
L’asseverazione può essere sostituita in alcuni casi semplici dalla dichiarazione del produttore/fornitore, come ad esempio nel caso della semplice sostituzione delle finestre.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI a partire dal 6/10/2020
Se richiesta, l’asseverazione riguarda
•i requisiti tecnici dell’intervento
• congruità delle spese (punto 13. 1 allegato A, DM 06 08 20) + computo metrico.
Può essere sostituita in alcuni casi semplici (come sostituzione delle finestre) dalla dichiarazione del fornitore/produttore,
MA in questi casi occorre il rispetto dei massimali di costo di cui all’Allegato I

Il Computo Metrico per l’Ecobonus «ordinario» NON va trasmesso all’Enea, ma va conservato a cura del Soggetto Beneficiario.

Enea si guarda bene, e non è suo compito, dal dire se il computo metrico va inserito in fattura oppure no. Certamente non va trasmesso tramite il portale Ecobonus.

Qui un approfondimento sul computo metrico

a cura di Ennio Braicovich