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Il decreto requisiti tecnici per il Superbonus 110%

Il decreto Requisiti tecnici attuativo del Supernìbonus 110% secondo il ministro Patuanelli in comissione parlamentare

Il decreto attuativo più importante per l’applicazione del Superbonus 110%, ha evidenziato ieri il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli in Commissione parlamentare (vedi qui),  è il decreto requisiti tecnici. Il Decreto dovrebbe essere firmato oggi dopodiché occorrerà acquisire il concerto formale degli altri Ministeri coinvolti e poi procedere con la necessaria registrazione presso gli organi di controllo.

Definirlo decreto requisiti tecnici è un po’ mettere una foglia di fico sul provvedimento. Sarebbe stato meglio chiamarlo decreto requisiti tecnici ed economici, visto che la parte prezzi delle opere è stata la parte più discussa e dibattuta, anche su  queste pagine, sia per le opere a superbonus 110% che quelle sotto l’ecobonus 50% come la sostituzione degli infissi. Ma c’è un dato che inquieta un po’ tutti. Ed è il fatto che il ministro Patuanelli non abbia accennato al fatto che se i prezzi  siano “comprensivi di IVA e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”, come si leggeva nella bozza del decreto requisiti tecnici in circolazione ai primi di luglio.

Secondo una seconda bozza ‘caduta’ in mano ai giornalisti del Sole24Ore i prezzi delle opere – anche quelle per l’ecobonus 50%, attenzione – sarebbero al netto di “IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”. Patuanelli ha detto poco al riguardo. Il che non è un dettaglio visto che egli è e si considera ancora uomo dell’edilizia.

Il decreto requisiti tecnici secondo il ministro: “…è mosso dalla volontà, da un lato, di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti, e dall’altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l’erogazione delle agevolazioni.
E’ chiaro che nel momento in cui la detrazione è al 100%, uno degli elementi critici può essere quello dell’aumento dei costi di realizzazione delle opere. Io credo che intanto dovremmo avere un po’ di fiducia anche nei tecnici: i progettisti, i direttori dei lavori penso che sapranno fare comunque il loro lavoro come previsto dall’ordinamento, dall’altro anche i cittadini hanno certamente la necessità di verificare e valutare che ciò che viene fatto a casa loro abbia un giusto rapporto tra qualità e prezzo. Dobbiamo però anche trovare degli strumenti di verifica e l’asseverazione che il tecnico dovrà fare di corrispondenza dei prezzi applicati rispetto ad alcuni parametri è ovviamente un elemento di protezione del sistema che vogliamo inserire.

Il decreto requisiti tecnici definisce in particolare

-i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
-i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
-le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

-i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
-in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

A tal riguardo, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. Lo dico perché ci sono dei prezzari fatti veramente bene in alcune regioni mentre ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni e quindi abbiamo deciso di dare diverse opzioni”.

Sempre Patuanelli scende nel merito delle spese ammissibili: ” La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione. Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

Va sottolineato che nell’ultima versione del Decreto si è valutato di inserire espressamente l’applicazione dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio”.

a cura di EB